In vista della separazione, la moglie può passare ai raggi X redditi e patrimoni dell’uomo che sta per diventare il suo ex marito. E il fisco è tenuto a collaborare, rilasciando tutta la documentazione patrimoniale richiesta, per quanto l’elenco sia lungo. Ma vi è di più.
Se, per ipotesi, nulla risultasse, e dunque l’interessato fosse sconosciuto all’erario, l’amministrazione deve rilasciare una certificazione in tal senso.
È quanto emerge dalla sentenza n. 2399/22, pubblicata dalla sesta sezione del Tar Campania.
L’ufficio deve rilasciare i documenti richiesti sui dati presenti nell’anagrafe tributaria: denunce fiscali, dichiarazioni Iva, immobili di proprietà, locazioni a terzi e comunicazioni finanziarie. Si è formato, ormai, il silenzio-rifiuto sull’istanza della signora protagonista della vicenda, che economicamente se la passa male al punto da essere ammessa al patrocinio dello Stato.
Risulta, tuttavia, illegittima l’inerzia mostrata dall’Agenzia: i giudici amministrativi ordinano agli uffici di esibire le carte richieste. Il giudizio di separazione incombe e la ex vuole le ultime tre dichiarazioni dei redditi dell’uomo oppure quanto risulta in materia all’anagrafe tributaria, più le certificazioni di eventuali sostituti d’imposta per la corresponsione di redditi da lavoro, che sia dipendente o autonomo.
Senza tralasciare, peraltro, le dichiarazioni Iva e l’elenco degli atti del registro, dal quale desumere, ad esempio, contratti per la locazione di immobili intestati all’interessato.
E, ancora, i beni immobili e mobili di proprietà e le locazioni a terzi delle proprietà. Infine, anche le comunicazioni sul conto del marito inviate da tutti gli operatori finanziari alla banca dati del Fisco, relative a rapporti continuativi come i conti correnti e operazioni su titoli.
Nella sentenza, il tribunale campano richiama l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 19/2020, che andò a chiudere il contrasto di giurisprudenza fra i sostenitori della privacy e quelli della trasparenza, chiarendo che gli atti in possesso del fisco costituiscono documenti amministrativi ai fini dell'accesso difensivo previsto ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 241/90. Un accesso che può essere domandato al fisco anche se nulla di analogo si chiede al giudice civile nella causa in materia di famiglia. E il diritto del privato può essere esercitato anche ottenendo copia dei documenti dall'amministrazione.
In conclusione, il Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, sezione VI, accoglie il ricorso presentato dalla ricorrente.