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ASSEGNO DIVORZILE - fondata la domanda della ex moglie che ha svolto l’attività di casalinga e di accudimento dei figli, permettendo al marito di dedicarsi pienamente al proprio lavoro professionale

15 aprile 2022

Sentenze di Merito ,

Il Tribunale di Savona segue l’insegnamento della Suprema Corte sulla natura assistenziale, e in pari misura perequativa-compensativa, discendente dal principio costituzionale di solidarietà, dell’assegno divorzile, come riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole (cfr. Cass. Civ., sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5603 e Cass. Civ., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287).  

Il caso trae origine dalla domanda di una moglie, convenuta dal marito nel giudizio di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, in cui il Tribunale dapprima riteneva, in sede di udienza presidenziale, non sussistere le condizioni per il riconoscimento dell’assegno divorzile a favore della resistente. Tuttavia, a seguito del reclamo presentato dalla stessa dinanzi alla Corte d’Appello di Genova, con parziale riforma dell’ordinanza presidenziale e, dello svolgimento dell’istruttoria davanti al Tribunale di Savona, lo stesso ha riconosciuto che le circostanze dedotte dalla resistente fossero idonee a giustificare il diritto a percepire l’assegno.

In particolare il Tribunale ha valutato che la moglie, avendo svolto l’attività di casalinga e di accudimento dei figli nel corso dei circa 15 anni di durata della convivenza e, risultando al momento priva di attività lavorativa, verosimilmente si fosse preclusa la possibilità di trovare un’occupazione stabile con la quale concorrere al proprio sostentamento, peraltro non agevole da reperire avendo ormai compiuto 48 anni. Pertanto, tenuto conto della non indifferente durata della convivenza tra le parti, e del considerevole contributo apportato dalla moglie alla formazione del patrimonio familiare e di quello del coniuge, che aveva potuto dedicarsi al proprio lavoro e ritrarre, così, notevoli profitti, con un divario non indifferente tra le condizioni economico-reddituali delle parti, il Tribunale ha ritenuto sussistere i presupposti di legge per il riconoscimento del diritto a percepire l’assegno divorzile a favore della moglie. Ai fini della quantificazione dell’assegno da porre a carico del ricorrente, il Tribunale di Savona ha, comunque, tenuto conto anche degli ingenti oneri di mantenimento già posti a carico del marito in favore dei figli.