Il
Tribunale di Savona segue l’insegnamento della Suprema Corte sulla natura
assistenziale, e in pari misura perequativa-compensativa, discendente dal principio
costituzionale di solidarietà, dell’assegno divorzile, come riconoscimento del
ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole (cfr.
Cass. Civ., sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5603 e Cass. Civ., sez. un., 11 luglio
2018, n. 18287).
Il
caso trae origine dalla domanda di una moglie, convenuta dal marito nel
giudizio di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, in cui il
Tribunale dapprima riteneva, in sede di udienza presidenziale, non sussistere
le condizioni per il riconoscimento dell’assegno divorzile a favore della resistente.
Tuttavia, a seguito del reclamo presentato dalla stessa dinanzi alla Corte
d’Appello di Genova, con parziale riforma dell’ordinanza presidenziale e, dello
svolgimento dell’istruttoria davanti al Tribunale di Savona, lo stesso ha
riconosciuto che le circostanze dedotte dalla resistente fossero idonee a
giustificare il diritto a percepire l’assegno.
In
particolare il Tribunale ha valutato che la moglie, avendo svolto
l’attività di casalinga e di accudimento dei figli nel corso dei circa 15 anni
di durata della convivenza e, risultando al momento priva di attività
lavorativa, verosimilmente si fosse preclusa la possibilità di trovare
un’occupazione stabile con la quale concorrere al proprio sostentamento,
peraltro non agevole da reperire avendo ormai compiuto 48 anni. Pertanto, tenuto
conto della non indifferente durata della convivenza tra le parti, e del
considerevole contributo apportato dalla moglie alla formazione del patrimonio
familiare e di quello del coniuge, che aveva potuto dedicarsi al proprio lavoro
e ritrarre, così, notevoli profitti, con un divario non indifferente tra le
condizioni economico-reddituali delle parti, il Tribunale ha ritenuto
sussistere i presupposti di legge per il riconoscimento del diritto a percepire
l’assegno divorzile a favore della moglie. Ai fini della quantificazione
dell’assegno da porre a carico del ricorrente, il Tribunale di Savona ha,
comunque, tenuto conto anche degli ingenti oneri di mantenimento già posti a
carico del marito in favore dei figli.