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Rinuncia all’eredità, nessuna responsabilità tributaria dei chiamati per i debiti del de cuius

19 aprile 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

L'assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, né dalla denuncia di successione trattandosi di un atto di natura meramente fiscale che non ha rilievo ai fini dell'assunzione della qualità di erede che consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costituito del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, mediante ordinanza n. 11832/2022, depositata lo scorso 12 aprile.

Riavvolgere il nastro, per analizzare alcuni aspetti fattuali, appare necessario per comprendere a fondo le ragioni della pronuncia.

Con sentenza n. 18/1/18, depositata in data 26 marzo 2018, non notificata, la Commissione Tributaria di II grado di Bolzano accoglieva l'appello proposto dal contribuente avverso la sentenza n. 40/1/17 della Commissione Tributaria di I grado di Bolzano, con condanna al pagamento delle spese di lite.

Il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di una cartella esattoriale relativa ad imposta di successione, che era stata preceduta da un avviso di liquidazione non impugnato; entrambi gli atti erano stati notificati al chiamato all'eredità che aveva effettuato la dichiarazione di successione e rinunciato all'eredità.

La Commissione di primo grado aveva rigettato il ricorso, sul presupposto che l'avviso di accertamento fosse divenuto definitivo perché non impugnato.

La Commissione tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello del contribuente, rilevando che la rinuncia all'eredità, avendo valore retroattivo, aveva fatto venire meno lo stesso presupposto del tributo, con conseguente inefficacia degli atti tributari.

Avverso la sentenza di appello l'Agenzia proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 1° giugno 2018, affidato ad un unico motivo; il contribuente si costituiva con controricorso.

Come argomentato dalla Corte, in ipotesi di debiti del de cuius di natura tributaria, l'accettazione dell'eredità è una condizione imprescindibile affinché possa affermarsi l'obbligazione del chiamato all'eredità a risponderne. Non può ritenersi obbligato chi abbia rinunciato all'eredità, ai sensi dell'art. 519 c.c.. È fondata l'impugnazione della cartella di pagamento notificata ai soggetti che hanno rinunciato all'eredità e che intendono pertanto far valere l'insussistenza della propria responsabilità tributaria per i debiti del de cuius.

Come ribadito da Cass. n. 15871 del 2020 "Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius", neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili".

Grava sull’Amministrazione creditrice del dante causa l’onere di provare l’accettazione della eredità da parte del chiamato, perché altrimenti resterebbe indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di contraddire.

Va affermato, si legge nell’ordinanza, il seguente principio di diritto: "In tema di imposta di successione, il chiamato alla eredità, che, dopo aver presentato la denuncia di successione, ricevuto l'avviso di accertamento dell'imposta ometta di impugnarlo, determinandone la definitività, non è tenuto al pagamento dell'imposta ove successivamente rinunci all'eredità, in quanto l'efficacia retroattiva della rinuncia, legittimamente esercitata, determina il venir meno con effetto retroattivo anche del presupposto impositivo."

 Il ricorso, pertanto, è stato integralmente rigettato.