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Coppie dello stesso sesso e procreazione medicalmente assistita: la madre intenzionale non può essere annotata nell’atto di nascita del minore

19 aprile 2022

Dalla Cassazione ,

Coppie dello stesso sesso e procreazione medicalmente assistita: la madre intenzionale non può essere annotata nell’atto di nascita del minore

Coppie dello stesso sesso e procreazione medicalmente assistita: la madre intenzionale non può essere annotata nell’atto di nascita del minore

Nel caso di minore concepito mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo praticata all'estero, e nato in Italia, non è accoglibile la domanda di rettificazione dell'atto italiano di nascita volta ad ottenere l'indicazione in qualità di madre del bambino, accanto a quella che l'ha partorito, anche della donna a costei legata in stabile relazione affettiva, poiché in contrasto con la l. n. 40 del 2004, art. 4, comma 3, che esclude il ricorso alle predette tecniche da parte delle coppie dello stesso sesso, non essendo consentite, al di fuori dei casi previsti dalla legge, forme di genitorialità svincolate da un rapporto biologico mediante i medesimi strumenti giuridici previsti per il minore nato nel matrimonio o riconosciuto.

Corte di Cassazione, ord. 4 aprile 2022 n. 10844, in Diritto&Giustizia 2022