Interessante ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 4790/2022.
In tema di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.
Non sussiste, dunque, violazione del diritto alla bigenitorialità ove in materia di affidamento condiviso l’assetto afferente alla frequentazione genitore-figlio si discosti dal criterio della pariteticità, dovendo assicurare al minore la situazione più rispondente al suo benessere psicofisico.
La tutela dell’interesse morale e materiale del figlio deve prevalere su un preteso assetto paritario rivendicato dal genitore.
Ad essere in gioco, a ben vedere, non è il diritto alla bigenitorialità del genitore, bensì la soluzione che meglio risponde alla necessità di individuare l'ambiente principale di vita della prole. Una ricostruzione sommaria dei fatti appare necessaria per comprendere meglio i principi enunciati dalla Cassazione.
S.M. proponeva ricorso, affidato a tre motivi, illustrati da memoria, per la cassazione del decreto con cui la Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, ha confermato il provvedimento impugnato, adottato dal Tribunale di Bolzano il 15 luglio 2020 in un giudizio introdotto con ricorso ex art. 337-bis c.c., da M.D., che con S. aveva intrattenuto dal 2006 all'agosto 2019 una relazione more uxorio dalla quale erano nate le due figlie, A. e L..
In precedenza, il medesimo tribunale, adito in via d'urgenza dalla signora M.D., con ordinanza in data 18 marzo 2020, aveva provveduto in ordine al regime di visita e mantenimento delle minori, stabilendone l'affido congiunto a padre e madre, e la collocazione a settimane alterne presso i genitori, con assegnazione della casa familiare al padre e fissazione a suo carico di un contributo perequativo per il mantenimento ordinario, pari ad Euro 200,00 mensili, in favore di ciascuna figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie poste in capo ad entrambi i genitori.
La corte di merito, nel confermare in sede di reclamo il provvedimento del 15 luglio 2020, ha affidato le minori, in regime condiviso, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre; ha stabilito il diritto del padre di tenere con sé le figlie durante la settimana ed i tempi delle vacanze scolastiche delle minori da trascorrere presso ciascun genitore; ha disposto l'assegnazione della casa familiare al padre, con obbligo del padre di versare alla madre, per il mantenimento ordinario di ciascuna figlia, la somma mensile di Euro 500,00; ha stabilito il concorso di ciascun genitore alle spese straordinarie per le figlie, nella misura del 60% quanto al padre e del 40% quanto alla madre.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto conforme alla cogenitorialità il provvedimento della Corte d'Appello di Trento, sez. Bolzano che, in sede di reclamo, aveva conservato l'affidamento condiviso delle figlie minori prevedendo, al posto di una collocazione a settimane alterne presso i due genitori, una prevalente presso la madre con previsione dei tempi di permanenza delle minori presso il padre.
Infine, nell’ordinanza viene ribadito che in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass. 19/11/2021, n. 35710).
In conclusione, il ricorso è stato considerato infondato ed è stato rigettato.