Conto alla rovescia per l’applicabilità del nuovo Regolamento europeo sulla famiglia: dal 1° agosto 2022, infatti, il Reg. UE 2019/1111 sostituirà l’attuale Reg. CE 2201/2003. Molte le novità previste dal nuovo Regolamento, che si chiamerà Bruxelles II-ter.
Il Legislatore europeo della riforma si è posto come obiettivo quello di conferire alla materia una maggiore organicità al fine di favorire l’uniformità e l’effettività delle previsioni ivi contenute nell’interesse dei minori.
Il Regolamento (UE) 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale dei minori (c.d. Bruxelles II ter), è stato adottato dal Consiglio Europeo, in data 25 giugno 2019 e si applicherà a partire dal 1° agosto 2022 anche agli atti pubblici e agli accordi redatti o registrati in tale data o dopo la stessa, permettendo il riconoscimento in tutti i Paesi UE degli accordi di negoziazione assistita conclusi ai sensi degli artt. 6 e 12 Legge 162/2014.
In forza dell’art. 65 del nuovo Regolamento, invero, gli atti pubblici e gli accordi in materia di separazione personale e divorzio aventi effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine sono riconosciuti negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Rimanendo immutata la disciplina sul riconoscimento automatico delle decisioni in materia matrimoniale, il Reg. UE 2019/1111, al fine di “ridurre la durata e i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri riguardanti i minori” (secondo quanto contemplato dal considerando n. 58) non richiede più una dichiarazione di esecutività per ogni provvedimento in materia di responsabilità genitoriale.
Quindi, le decisioni pronunciate da uno Stato membro sono eseguibili in tutti gli Stati membri, come qualsiasi decisione emessa dallo Stato membro dell’esecuzione. Secondo quanto previsto dal nuovo Reg. UE 2019/1111, ogni decisione in materia di responsabilità genitoriale, diritto di visita o ritorno del minore nei casi di cui all’art. 11, paragrafo 8 Reg. CE 2201/2003, saranno, a partire dal 1° agosto 2022, esecutive in tutti gli Stati UE senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività, purché esecutive nello Stato di origine e munite dell’apposito certificato, così come indicato dall’art. 36. Ancora, secondo l’art. 36 dal nuovo Reg. UE 2019/1111, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di origine procede, su istanza di parte, al rilascio di un certificato (compilato e rilasciato nella lingua della decisione e non soggetto a impugnazione), per una decisione in materia matrimoniale; una decisione in materia di responsabilità genitoriale oppure una decisione che ordina il ritorno di un minore e, se del caso, un provvedimento cautelare, inclusi i provvedimenti provvisori.
Ogni previsione sulla competenza in tema di responsabilità genitoriale è tesa a garantire il superiore interesse del minore, da interpretarsi con riferimento all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo, come esplicitato nel considerando 19.
Il considerando 20, poi, conferma il principio (di cui già al 12 considerando di Bruxelles II bis) secondo cui, al fine di assicurare l’effettiva salvaguardia dell’interesse del minore, la competenza deve essere determinata sulla base del criterio di prossimità. Il nuovo regolamento, in primo luogo, introduce un ampliamento nella possibilità di scelta del foro. Infatti, “le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale” (art. 10 b) possono convenire, in forma scritta, di attribuire giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale ai giudici di uno Stato membro con cui il minore abbia un “legame sostanziale”. Gli elementi necessari all’individuazione di tale legame sostanziale dovrebbero essere contenuti nel nuovo regolamento (cfr. considerando 26).
La più importante novità contenuta nel regolamento in commento risiede nell’enunciazione del diritto del minore di esprimere la propria opinione in modo effettivo e concreto (cfr. considerando 39).
I minori in grado di discernimento avranno la possibilità di essere ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardano, sia in materia di responsabilità genitoriale sia nei casi di sottrazione internazionale - art. 21 - come stabilito dall'art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché, per l'Italia e per 14 altri Stati membri dell'Unione, dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1996 sull'esercizio dei diritti del minore. La norma, tuttavia, è temperata dalla previsione secondo cui la determinazione delle modalità e dei soggetti a ciò preposti rimarrà di competenza del diritto nazionale - che potrà avvalersi anche dei mezzi di cooperazione internazionale Reg. (CE) 1206/2001 del Consiglio su assunzione di prove in materia civile e commerciale. L’audizione, infatti, dovrà avvenire “conformemente al diritto e alle procedure nazionali” ed il minore potrà essere sentito “direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato”. L’ascolto è, in ogni caso, sempre subordinato alla valutazione da parte degli Stati della sua corrispondenza al superiore interesse del minore e delle circostanze del singolo caso concreto.
La mancata concessione al minore della possibilità di essere ascoltato può costituire motivo per il rifiuto di riconoscimento di una decisione in materia di responsabilità genitoriale, se non dipenda da motivi di urgenza ovvero nei casi in cui il provvedimento abbia unicamente ad oggetto i beni del minore (art. 39 n. 2). Il considerando 71, infine, chiarisce che, sebbene l’obbligo di ascolto del minore non debba applicarsi agli atti pubblici o agli accordi, il diritto del minore di esprimere la propria opinione dovrebbe continuare a seguire le regole di cui all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo. Il medesimo considerando chiarisce, altresì, che il mancato ascolto del minore in tale ambito non può costituire, automaticamente, motivo di diniego del riconoscimento e dell’esecuzione degli atti pubblici e degli accordi.
