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Maltrattamenti in famiglia per la moglie che svilisce il marito davanti al figlio e lo esclude da ogni scelta

20 aprile 2022

News Regionale - Sicilia ,

Si configura il reato di maltrattamenti in famiglia per la moglie che esclude il marito dalle scelte che riguardano il figlio minore, sia educative sia economiche, e lo svilisce agli occhi del minore stesso.

A stabilirlo è la Cassazione, Sezione sesta penale, con la sentenza 14522/2022, che conferma la condanna della donna per un reato consumato sia durante la convivenza matrimoniale sia nel periodo successivo alla separazione. E ciò quando a carico della donna era stato ipotizzato anche il mancato rispetto dei provvedimenti del giudice nella gestione del minore: vicenda conclusa con il proscioglimento per mancanza di querela.

Sul tavolo dei giudici di merito era finita una relazione caratterizzata dagli abusi di lei verso il marito vessato sia fisicamente sia mentalmente e denigrato davanti al bambino, anche lui vittima del reato per le sofferenze psichiche e la frustrazione dovuta al fatto di essere stato, sistematicamente, testimone del trattamento riservato al padre.

Condotte che - sottolinea la Suprema corte - denotano una consapevole indifferenza verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali del minore. Una situazione che non era affatto migliorata dopo la separazione, quando la donna era arrivata a non portare più il figlio a scuola in maniera tale che il padre non potesse vederlo. A completare il difficile quadro, che aveva indotto il consultorio familiare a suggerire l’affidamento esclusivo del minore al padre, c’erano poi gli insulti e le minacce che la signora rivolgeva al suo ex quando lo incontrava.

La Cassazione precisa che l’articolo 572 del Codice penale, che punisce il maltrattamento in famiglia, si applica anche in presenza «di una sostanziale privazione della funzione genitoriale del componente della famiglia, realizzata mediante l’avocazione delle scelte economiche, organizzative ed educative relative ai figli minori e lo svilimento, ai loro occhi della sua figura morale».

Nella sentenza, invero, si legge che integra il delitto maltrattamenti in famiglia anche la sostanziale privazione della funzione genitoriale del componente della famiglia, realizzata mediante l'avocazione delle scelte economiche, organizzative ed educative relative ai figli minori e lo svilimento, ai loro occhi, della sua figura morale (Sez. 5, n. 21133 del 25/03/2019, C., Rv. 275315): ciò tanto ove le condotte persecutorie di un genitore nei confronti dell'altro siano poste in essere alla presenza del figlio, costretto ad assistervi sistematicamente, trattandosi di condotta espressiva di una consapevole indifferenza verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali del minore e idonea a provocare sentimenti di sofferenza e frustrazione in quest'ultimo.