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Potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa e insindacabilità in sede di legittimità

21 aprile 2022

News Regionale - Sicilia ,

L'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, purché a condizione che la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito, restando, poi, inteso che al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, occorre che il giudice indichi, anche solo sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti, per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum, senza però che egli sia tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di consequenzialità di ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata.

Questo quanto emerge dalla ordinanza della Cassazione, la n. 12009/2022, depositata lo scorso 13 aprile. Occorre fare un breve cenno ai fatti oggetto della vicenda.

La questione trae origine dalla aggressione subita da A.G. da parte del marito C.E..

Per quel che qui rileva, all'esito del giudizio penale per i reati di cui agli artt. 572,582 e 585 c.p., perpetrati nei confronti della moglie, il Tribunale di Udine ha dichiarato il C. responsabile dei reati a lui ascritti, limitatamente all'anno 2014, e lo ha condannato alla pena di due anni di reclusione e alla corresponsione di Euro 7.000,00 in favore della parte civile, a titolo di risarcimento dei danni subiti.

La Corte d'appello di Trieste con sentenza n. 582/2017, facendo applicazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, ha assolto l'imputato dall'accusa di maltrattamenti, anche per l'anno 2014, non reputando gli elementi di prova raccolti sufficienti a sostenere tale ipotesi accusatoria.

La Corte ha ritenuto che i fatti commessi dal C. dovessero essere esaminati singolarmente e riqualificati quali reati di minacce e di lesioni, condannandolo alla pena di sei mesi di reclusione. Ciononostante, ha confermato la sentenza impugnata in merito alle statuizioni risarcitorie civili, alla luce della gravità delle lesioni cagionate e delle reiterate minacce rivolte nei confronti della A..

La Corte di Cassazione con sentenza n. 4754/19 ha annullato la sentenza impugnata relativamente alle statuizioni civili e rinviato la quantificazione del danno al giudice civile competente per valore in grado di appello.

La Corte d'appello di Trieste, a seguilo della riassunzione del giudizio da parte della A., con la sentenza n. 359 del 28 luglio 2020 ha rideterminato il risarcimento dovuto dal C., condannandolo a corrispondere alla moglie Euro 2.000,00.

Ha ritenuto che nessun contributo tecnico probatorio sia stato indicato dalla signora A. non essendovi stata consulenza tecnica sullo stato psicofisico della stessa. 

Avverso tale pronuncia C.E. propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo. 

Il ricorrente principale lamenta la "violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., e degli artt. 2043, 2059 e 1226 c.c., in relazione all'art. 2697 c.c.", per avere la Corte d'appello erroneamente applicato il criterio equitativo puro per la quantificazione del risarcimento dovuto alla A..

In particolare, il ricorrente afferma che i presupposti di applicazione del criterio equitativo siano la certezza sull'an, ossia sull'esistenza del danno, e l'incertezza non superabile sul quantum.

Nel caso di specie, il secondo presupposto non doveva ritenersi sussistente, dal momento che in sede di riassunzione la A., pur avendone la possibilità, non ha offerto elementi probatori volti alla determinazione del danno nel suo preciso ammontare. Con la conseguenza che la valutazione equitativa adottata dalla Corte ha avuto in concreto la funzione di sopperire all'inerzia della danneggiata.

Il motivo viene ritenuto infondato.

La Cassazione puntualizza, come sopra accennato, che l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, purché a condizione che la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito, restando, poi, inteso che al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, occorre che il giudice indichi, anche solo sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti, per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum, senza però che egli sia tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di consequenzialità di ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (Cass. civ. sez. III, 13/02/2020, n. 3691, Cass. n. 5090 del 2016; cfr., tra le altre, Cass. n. 8213 del 2013 e Cass. n. 22885 del 2015).

In conclusione, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e ha accolto il ricorso incidentale- Ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte d'Appello di Trieste in diversa composizione.