Corte d’Appello di Venezia; ordinanza del 17 giugno 2019; Pres. F. Laurenzi
SEPARAZIONE – PROVVEDIMENTI PROVVISORI – ASSEGNO PER IL CONIUGE – DIFETTO DI PIENA INDIPENDENZA ECONOMICA – LIQUIDAZIONE
L’assegno di separazione provvisorio è dovuto sintantoché il coniuge economicamente debole non acquisisce “una condizione di piena indipendenza economica”.
(Nel caso di specie, la Corte d’Appello, in sede di reclamo avverso i provvedimenti provvisori ed urgenti di separazione, ha ritenuto di non potere allo stato privare la moglie del contributo al mantenimento non avendo ella ancora acquisito detta piena indipendenza economica malgrado spirito d’iniziativa non comune dimostrato per la sua età, 48 anni).
Massima a cura dell’Avv. Lara Sereno