Interessante sentenza emessa dal Tribunale di Novara, depositata lo scorso 5 aprile (n. 185, Pres. Lamanna, Giud. Rel. Zanin), in materia di bigenitorialità.
Il criterio dell'affidamento condiviso, si legge nel provvedimento, è derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori.
Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace. L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'articolo 337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario.
Valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico.
Tale giudizio va formulato, come autorevolmente rilevato dalla Cassazione, "in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione"(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902).
Nel caso di specie, entrambe le parti hanno chiesto la conferma dell'affido condiviso già disposto in sede di separazione. Parte ricorrente, in particolare, dopo aver richiesto in ricorso l'affido esclusivo della minore ha, da ultimo, formulato domanda di affido condiviso, evidenziando come i rapporti tra le parti e la gestione dei profili educativi sia divenuta più distesa e come, conseguentemente, i minori.
Nella fattispecie in esame, invero, la madre ha mostrato una concreta e fattiva collaborazione nella gestione dei minori rendendosi disponibile, anche al fine di supplire le mancanze nella capacità di accudimento concreto del padre.
Il Giudice ha, poi, preso atto della volontà della figlia di potersi trasferire a vivere presso la madre. La minore ha espresso al Giudice il proprio desiderio di potersi trasferire a casa della mamma, ferma la sua assoluta volontà di continuare a vedere il padre, cui si dichiara comunque molto legata.
Alla luce di tali elementi, il Collegio piemontese ha ritenuto che fosse nell'interesse della minore disporre il collocamento prevalente presso la madre, che risultava in grado di fornire alla minore un ambiente più accudente, sia sotto il profilo pratico che emotivo.
Risulta, tuttavia, nell'interesse di M. mantenere, altresì, un ampio diritto di visita del padre, in modo da assicurare alla stessa il mantenimento del loro consolidato rapporto affettivo. In quest'ottica, si ritiene di dover preveder che il padre possa vedere e tenere con sé la minore a weekend alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina, e dal martedì dopo scuola al mercoledì con riaccompagnamento a scuola, nelle settimane col week-end di spettanza del padre; dal martedì dopo la scuola al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola nella settimana in cui M. trascorrerà il week-end con la madre.
In conclusione, il Tribunale di Novara ha affidato la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della potestà genitoriale, disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
Ha stabilito, altresì, che il padre possa vedere e tenere con sé M. e M. secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, due week-end al mese dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola.
