Interessante sentenza del Tribunale di Caltanissetta, in materia di assegno divorzile.
Nella pronuncia in commento, in primo luogo, il Tribunale ha proceduto alla valutazione dell’esistenza del diritto all’assegno, verificando se effettivamente il coniuge “debole” non disponesse di mezzi adeguati o non potesse procurarseli per ragioni oggettive.
Nella fattispecie in esame, il Tribunale ha dato atto della situazione reddituale delle parti che ha posto in evidenza una sperequazione esistente tra il reddito del ricorrente e quello della convenuta, differenza non imputabile a quest’ultima che si è sempre attivata nello svolgimento di attività lavorativa, anche part time.
Attività, peraltro, risultata pregiudicata a causa della recente pandemia e, in ogni caso, non sufficientemente adeguata, nella retribuzione, da consentire il conseguimento dell’indipendenza economica e di fruire di mezzi adeguati al suo sostentamento.
L’assegno divorzile, come è noto, svolge una composita funzione assistenziale, perequativa e compensativa, nel pieno rispetto degli artt. 2 e 29 della Costituzione, dai quali discende il principio di solidarietà post-coniugale.
“Il Tribunale ha fatto una corretta applicazione dei principi da ultimo suggeriti dalla Suprema Corte – ha dichiarato l’Avv. Gabriella Rossana Lomonaco, Presidente AIAF Sicilia - nonché dei criteri dettati dall’art. 5 comma 6 L. 898/70, tra cui la durata del vincolo matrimoniale”.
A ben vedere, sono stati scansionati i seguenti passaggi:
• la comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi;
• la verifica se il richiedente è privo di mezzi “adeguati” o comunque è impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive;
• l’accertamento delle cause della sperequazione tra i coniugi;
• la durata del vincolo matrimoniale.
Con riferimento, infine, all’assegno a favore del figlio, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, studente universitario, per cui il ricorrente aveva chiesto la riduzione dell’importo, il Tribunale ha richiamato ed applicato i criteri perequativi di cui all’art.337-ter c.c..
Relativamente all’assegnazione della casa già adibita a domicilio familiare, stante la coabitazione del figlio con la madre, il tribunale ne ha confermato l’assegnazione a favore della madre.
