Le ipotesi di indegnità a succedere non sono rimesse alla valutazione del giudice, perché le ipotesi sono da ritenersi rigorosamente tassative e il relativo regime è di ordine pubblico, non essendo esse suscettibili di interpretazione estensiva né analogica.
Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 13266 dello scorso 28 aprile, in tema di indegnità a succedere dell’erede nominato in testamento.
I fatti oggetto della vicenda in esame riguardano la duplice successione di F.M. e F.G., i cui successibili ex lege sono i nipoti B.C.C.F., B.C.C.M., P.V. e P.C.D..
La causa è stata promossa da P.C.D., che ha chiamato in giudizio gli altri nipoti. Fu richiesto, in particolare, di dichiarare l'indegnità a succedere del nipote B.C.C.F., designato erede nei testamenti olografi della de cuius rispetto ai quali l'attore aveva dedotto l'invalidità per incapacità dei testatori e l'apocrifia.
Con sentenza non definitiva il Tribunale ha dichiarato l'indegnità di B.C.C.F. rispetto alla successione di Fa.Mi.; in particolare, il primo giudice riteneva che il comportamento tenuto dal B.C.C.F., il quale aveva di fatto abbandonato l'anziana zia e impedito, essendo l'unico detentore delle chiavi di abitazione della stessa, che se ne potessero occupare gli altri nipoti, in quanto inquadrabile "nell'ambito del reato di cui all'art. 56 c.p.c, art. 591 c.p., u.c., ovvero per un reato che abbia determinato, per una condotta volontaria posta in essere dall'agente, un concreto pericolo di vita per il de cuius (...)", fosse conseguentemente sanzionabile ai sensi dell'art. 463 c.c., n. 2, con la declaratoria di indegnità a succedere alla congiunta.
La sentenza è stata oggetto di appello immediato da parte di B.C.C.F., che è stato accolto dalla Corte d'appello di Catanzaro, la quale ha escluso che fosse configurabile nella specie la sussistenza della causa di indegnità riconosciuta dal primo giudice.
Per la cassazione della sentenza B.C.C.F. ha proposto ricorso, affidato a due motivi.
Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 346 c.p.c..
La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto cha la decisione assunta, lasciasse "impregiudicata la questione concernente l'eventuale sussistenza di ulteriori cause di indegnità a succedere, sussumibili nelle previsioni di cui all'art. 463, nn. 4 e 6, questione che il giudice di primo grado ha ritenuto erroneamente assorbite dal tenore della decisione, ma sulle quali, invece giammai avrebbe potuto pronunciarsi richiedendosi in via pregiudiziale specifici accertamenti concernenti l'autenticità del testamento e, in subordine, la sussistenza della capacità di testare della de cuius al momento della redazione del testamento, valutazioni di particolare complessità da demandarsi al giudice di prime cure presso cui prosegue l'istruttoria del presente giudizio".
Si sostiene che la Corte d'appello non ha tenuto conto che le questioni, riguardanti le altre cause di indegnità, che il primo giudice aveva ritenuto assorbite, non furono riproposte nel giudizio d'appello. Esse, quindi, dovevano intendersi rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c..
Il secondo motivo denuncia, invece, violazione dell'art. 112 c.p.c., nella quale il giudice d'appello era incorso laddove ha riconosciuto che il primo giudice male avrebbe fatto a ritenere assorbite le questioni sull'autenticità del testamento o sulla capacità della testatrice.
Il giudice di primo grado, si legge nell’ordinanza, aveva accertato l'indegnità a succedere in conseguenza della "deplorevole condotta posta in essere dal B.C.C.F., che non ha portato alla morte di Fa.Mi. solo grazie all'intervento deciso e energico degli altri nipoti".
I controricorrenti incidentali evidenziano la correttezza di tale decisione, trattandosi di comportamento sanzionabile ex art. 463 c.c..
Quindi, essi rimproverano alla Corte d'appello di aver assunto una decisione formale e immotivata, che non teneva conto delle prove acquisite, che comprovavano ampiamente il pericolo di vita corso della de cuius a causa della "deplorevole condotta del nipote".
Il motivo viene ritenuto infondato. Ex art. 463 c.c., è escluso dalla successione come indegno: 1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale; 2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio (...).
Al fine della sussistenza dell'indegnità a succedere di cui all'art. 463 c.c., n. 1, l'attentato alla vita del de cuius deve essere commesso volontariamente (Cass. n. 6669/1984). Si osserva che non sono cause di indegnità l'omicidio colposo e quello preterintenzionale perché manca, in entrambi la volontà di uccidere.
Il primo giudice ha ritenuto che il comportamento tenuto dal B.C.C.F., il quale aveva di fatto abbandonato l'anziana zia e impedito, essendo l'unico detentore delle chiavi di abitazione della stessa, che se ne potessero occupare gli altri nipoti, in quanto inquadrabile "nell'ambito del reato di cui all'art. 56 c.p., art. 591 c.p., u.c., ovvero per un reato che abbia determinato, per una condotta volontaria posta in essere dall'agente, un concreto pericolo di vita per il de cuius (...)", fosse conseguentemente sanzionabile ai sensi dell'art. 463 c.c., n. 2, con la declaratoria di indegnità a succedere alla congiunta.
Se fosse vero quello che dicono i controricorrenti, argomentano i giudici di Piazza Cavour, e cioè che il giudice di primo grado aveva ricostruito i fatti quale attentato volontario alla vita della de cuius, non occorreva richiamare il n. 2 dell'art. 463 c.c..
Il fatto avrebbe determinato l'indegnità ai sensi del n. 1 della stessa norma.
Il delitto di abbandono, anche nella forma aggravata dall'evento morte, non può a priori, e qualunque sia il giudizio morale sulla condotta dell'agente, farsi rientrare fra le ipotesi previste dall'art. 463 c.c., n. 2, perché la legge non dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio. Se poi l'abbandono sia stato posto in essere con la volontà di cagionare la morte, nel senso sopra indicato, il fatto non deve ritenersi compreso nel predetto n. 2, ma nel n. 1 dell'art. 463 c.c..
Ma non è questa l'ipotesi riscontrata dal primo giudice, che ha riconosciuto l'indegnità sulla base di un percorso logico diverso, fondato su una falsa interpretazione della norma dell'art. 463, n. 2, che comprenderebbe, in presenza del pericolo per l'incolumità fisica, l'abbandono dell'incapace, anche se non sanzionato penalmente mediante richiamo delle disposizioni relative all'omicidio.
La Corte d'appello, secondo la Suprema Corte, si è posta su una linea diversa. Essa ha preso per buona la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice e, senza minimamente pronunciarsi su di essa, l'ha ritenuta apriori inidonea a integrare l'ipotesi di indegnità prevista dall'art. 463 c.c., n. 2. In ordine a tale valutazione, che esaurisce la ratio decidendi, i ricorrenti incidentali non muovono alcuna censura. La ritengono non corretta in rapporto ai fatti come accertati dal primo giudice, la cui gravità sarebbe tale da giustificare la sanzione dell'indegnità, che ha fondamento nella ripugnanza sociale a consentire che chi abbia offeso gravemente la persona dell'ereditando o la sua libertà testamentaria possa trarre profitto dall'eredità dell'offeso.
In questo senso i ricorrenti incorrono nello stesso errore del giudice di primo grado, errore limpidamente colto dalla Corte d'appello.
Le ipotesi di indegnità, chiarisce la Cassazione, giustificate dal comune senso sociale, non sono rimesse alla valutazione giudiziale, perché le ipotesi sono da ritenersi rigorosamente tassative e il relativo regime è di ordine pubblico. Esse non sono suscettibili di interpretazione estensiva, né analogica (Cass. n. 314/1946).
In conclusione, il ricorso incidentale deve essere rigettato.
