L'ingiuria grave che giustifica la revocabilità della donazione deve consistere in un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e nell'irrispettosità della dignità del donante.
Con l’ordinanza n. 13544/2022, depositata lo scorso 29 aprile, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla revoca della donazione indiretta di un immobile effettuata dalla madre a favore del figlio ex art. 801 c.c.: dall'istruttoria condotta in appello, infatti, erano emersi comportamenti, posti in essere dal donatario direttamente nei confronti della donante, che confermavano «l'esistenza della manifestazione esterna, continua e durevole di un sentimento di forte opposizione del donatario nei confronti della donante».
Un breve cenno ai fatti oggetto della vicenda appare necessario per comprendere proficuamente il percorso tracciato dalla Suprema Corte.
V.A. agiva in giudizio nei confronti del figlio M.G. chiedendo che fosse accertata la donazione indiretta in favore di quest'ultimo della proprietà pro quota di un immobile, e che, alla luce del comportamento del figlio, costituente grave ingiuria ai sensi dell'art. 801 c.c., fosse dichiarata la revocazione della predetta donazione.
L'attrice, a sostegno della domanda, dopo aver evidenziato di essere stata comproprietaria, insieme al marito, di un immobile e che, per effetto del fallimento personale di quest'ultimo, la quota, pari al 50%, del predetto immobile di proprietà dello stesso era stata acquisita all'attivo della procedura, ha dedotto che, a seguito della partecipazione al relativo incanto, tale quota era stata assegnata a M.G. ma che il relativo prezzo era stato versato dalla madre con denaro prelevato dal conto corrente della società F.F. s.a.s. di V.A., della quale era legale rappresentante e socia accomandante.
In seguito, tuttavia, erano sorti grossi contrasti per la gestione della società della quale sia la madre che il figlio erano soci, concretizzatesi in litigi tra loro, cui erano seguite azioni di danneggiamento da parte del figlio dell'abitazione della madre e dell'azienda sociale, che avevano indotto la madre a sporgere numerose querele verso il figlio.
Il tribunale, con sentenza del 18/2/2015, ha accolto la domanda di accertamento della donazione indiretta, avendo l'attrice pagato il prezzo per l'intestazione della quota immobiliare in capo al figlio, e, rilevata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 801 c.c., ha pronunciato la revocazione di tale donazione.
M.G. ha proposto appello avverso tale sentenza, rigettato.
Pertanto, M.G., con ricorso notificato il 12/10/2017, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello.
A riguardo, la Corte di Cassazione ha puntualizzato che l'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la «manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del comportamento del donatario» (Cass. civ., n. 20722/2018).
Alla luce di tali osservazioni, i Giudici hanno confermato la decisione di secondo grado, in quanto i comportamenti posti in essere dal donatario erano qualificabili, ai fini previsti dall'art. 801 c.c., come una grave ingiuria, trattandosi, in effetti, di «una pluralità di comportamenti strettamente connessi e rivolti verso la persona della donante e tali da non poter essere tollerati secondo un sentire ed una valutazione di normalità».
Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso.
