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Processo minorile, la richiesta di giudizio abbreviato deve coinvolgere anche l'esercente la responsabilità genitoriale

6 maggio 2022

News Regionale - Sicilia ,

In tema di processo minorile, ai fini della decorrenza del termine per chiedere il giudizio abbreviato deve tenersi conto anche della notificazione del decreto di giudizio immediato effettuata all'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 7 d.P.R. n. 448/1988, costituendo tale notificazione garanzia di assistenza effettiva del minore anche nelle scelte processuali.

Ciò quanto emerge dalla ordinanza n. 15661/2022 della Corte di Cassazione, depositata lo scorso 22 aprile. 

Il D.P.R. n. 448 del 1988, art. 7, dispone che l'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all'esercente la responsabilità genitoriale.

Secondo la legislazione penale minorile, la figura dell'esercente la responsabilità genitoriale va tenuta distinta da quella del genitore.

Al genitore, secondo la previsione del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 12 ("l'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne è assicurata, in ogni e stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede") vengono affidati meri compiti di assistenza psicologica ed affettiva, in ragione del fatto che il minore, la cui personalità è ancora in fase di evoluzione, si connota quale soggetto processualmente bisognoso di interventi di supporto psico-affettivo.

All'esercente la responsabilità genitoriale (che di norma coincide con la figura del genitore del minore ma che può essere anche distinta, nel caso di impedimento di ambedue i genitori ad esercitare la responsabilità, ovvero di decesso o irreperibilità degli stessi, nel qual caso la responsabilità parentale è esercitata dal tutore, se già nominato dal giudice tutelare, ovvero dal legale rappresentante dell'istituto che ospiti il minore oppure dall'affidatario dello stesso), invece, vengono riconosciuti compiti più specifici e pregnanti sotto il profilo processuale, quale figura astrattamente idonea a seguire il minore durante la vicenda giudiziaria che lo riguarda, al fine di coadiuvarlo nella comprensione delle attività processuali e delle relative conseguenze ed assicurargli una difesa adeguata ed una partecipazione consapevole ed informata al processo.

L'art. 7 citato garantisce, dunque, in generale l'intervento nel processo dell'esercente la responsabilità genitoriale con la finalità di assistenza ed integrazione della capacità di difesa dell'imputato minorenne.

Ulteriori disposizioni sono, poi, previste nel D.P.R. n. 448 del 1988 in relazione a determinate fasi ed attività processuali che scandiscono il processo minorile ed affidano all'esercente la responsabilità genitoriale specifiche funzioni di assistenza in funzione integrativa dell'autodifesa del minore: art. 18 comma 1 (diritto alla comunicazione dell'avvenuto arresto o fermo); art. 20, comma 1, art. 27, comma 2, art. 30, comma 2, art. 38, comma 1, art. 40, comma 2 (diritto di essere sentito all'atto di adozione di determinati provvedimenti); art. 31, commi 3 e 4, (diritto di partecipare all'udienza preliminare); art. 33 (diritto di partecipare all'udienza dibattimentale); art. 34, comma 1 e art. 41, comma (diritto all'impugnazione ad adiuvandum).

Dall'interpretazione sistematica di tali norme, afferma la Cassazione, emerge in maniera chiara la posizione dell'esercente la responsabilità genitoriale nel processo penale a carico del minore, quale soggetto che svolge compiti che, pur non incidendo sulla capacità processuale dell'imputato minorenne, ne integrano in maniera concreta ed effettiva l'autodifesa.

Tale ruolo, a ben vedere, è stato così delineato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 99/1975) che, sebbene con riferimento all'art. 304 c.p.p. abr., nel dichiararne l'illegittimità nella parte in cui non includeva l'esercente la potestà dei genitori tra i destinatari della comunicazione giudiziaria nei procedimenti penali a carico di imputati minorenni, ha affermato che l'assistenza del genitore esercente la responsabilità parentale va intesa quale integrazione del diritto di difesa e di partecipazione effettiva alla dialettica processuale ("una forma di assistenza diversa ed ulteriore rispetto a quella prestata dal difensore che non può mai surrogare quell'assistenza piena, anche da un punto di vista morale, che in ordine allo svolgimento della propria difesa, il minore può ricevere soltanto dall'esercente la patria potestà o la tutela").

Anche la Cassazione, nell'affermare che l'omessa notificazione del decreto di citazione all'esercente la responsabilità determina un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio disciplinata dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 180 c.p.p., integrando una violazione delle regole dettate al fine di assicurare l'assistenza nei confronti dell'imputato minorenne, ha sottolineato la peculiare funzione di assistenza svolta nel processo dall'esercente la responsabilità genitoriale nel processo minorile (cfr. Sez. 2, n. 6472 del 2011, non mass.).

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, si legge nell’ordinanza, deve ritenersi che, coerentemente con la funzione attribuita all'esercente la responsabilità genitoriale nel processo minorile, ai fini della decorrenza del termine per chiedere il giudizio abbreviato, di cui all'art. 458 c.p.p. debba tenersi conto anche della notificazione del decreto di giudizio immediato effettuata all'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 7.

Va osservato che, in difetto di specifiche disposizioni derogatorie previste dal D.P.R. n. 448 del 1988, art. 25 devono considerarsi applicabili al processo minorile le disposizioni di cui agli artt. 438 e 443 c.p.p. nella loro interezza e che, quindi, la relativa richiesta deve essere formulata personalmente dal minore o per mezzo di procuratore speciale.

L'esercizio del diritto di richiedere il giudizio abbreviato da parte del minore è un atto riservato personalmente all'imputato minorenne, la cui volontà non deve essere integrata da quella dell'esercente la responsabilità genitoriale.

Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: in tema di processo minorile, ai fini della decorrenza del termine per chiedere il giudizio abbreviato deve tenersi conto anche della notificazione del decreto di giudizio immediato effettuata all'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 7, costituendo tale notificazione garanzia di assistenza effettiva del minore anche nelle scelte processuali.