In materia di revoca dell’assegno divorzile disposto per l’instaurazione da parte dell’ex coniuge beneficiario di una convivenza more uxorio con un terzo, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, della eventuale coabitazione di essi, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l’insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al giudizio nei modi ammessi dalla legge processuale, nonché gli ulteriori eventuali argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale.
Questo quanto stabilito dalla Cassazione, mediante ordinanza n. 14151/2022, depositata lo scorso 4 maggio. Una ricostruzione sommaria dei fatti oggetto della vicenda appare opportuna.
Con ricorso L. n. 898 del 1970, ex art. 9, in data 6 ottobre 2016, B.C. ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile disposto a suo carico dalla sentenza n. 751/2012 del Tribunale di Ascoli Piceno dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con F.M.R..
A sostegno della richiesta ha dedotto la instaurazione da parte della ex moglie di una convivenza more uxorio e la sua condizione di disoccupato intervenuta dopo il recente licenziamento del 24 gennaio 2016.
La domanda di modifica delle condizioni del divorzio veniva respinta dal Tribunale di Ascoli Piceno, che rilevava l'assenza di prove della dedotta situazione di disoccupazione e della asserita convivenza della F..
Ha proposto, dunque, appello B.C. che ha rilevato di aver provato la circostanza del suo licenziamento, di aver prodotto in giudizio una videoregistrazione di una conversazione in cui la F. affermava di convivere stabilmente con il sig. M.A. e di aver richiesto di provare per testimoni la convivenza.
La Corte di Appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado rilevando che il licenziamento, intervenuto per il comportamento disciplinarmente rilevante del B., non costituiva, anche in relazione al modesto ammontare dell'assegno divorzile, una circostanza idonea a dimostrare una sostanziale modifica delle condizioni economiche del ricorrente tale da impedirgli il versamento dell'assegno di 250 Euro mensili alla ex moglie. Quanto alla circostanza della instaurazione di una convivenza more uxorio la Corte di appello ha rilevato che una relazione more uxorio può assumere rilievo in ordine alla determinazione dell'assegno a carico dell'ex coniuge nei limiti in cui incida sulla reale e concreta situazione economica di esso, risolvendosi in una condizione e fonte, effettiva e non aleatoria, di reddito.
B.C. ha proposto ricorso per cassazione che è stato accolto con ordinanza del 4 luglio 2018, n. 17453, che ha richiamato "la giurisprudenza di legittimità che ha sempre chiarito come ai fini della valutazione sulla persistenza delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno divorzile, deve distinguersi tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, sulla base del carattere di stabilità, che conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra le persone, tale da renderlo rilevante giuridicamente.
In questa prospettiva è sufficiente che l'obbligato, che chiede l'accertamento della sopravvenuta insussistenza del diritto a percepire l'assegno mensile, dimostri l'instaurazione di una stabile convivenza dell'ex coniuge con un nuovo partner, integrando tale prova una presunzione idonea a far ritenere la formazione di una nuova famiglia di fatto e gravando invece sul beneficiario dell'assegno l'onere di provare che la convivenza in essere non integra nel caso concreto la formazione di una nuova famiglia".
Riassunto il giudizio, la Corte d'appello di Ancona ha rigettato il reclamo del B. con la seguente motivazione che segue: "Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha ammesso la prova per testimoni interrogatorio formale richiesta dal ricorrente ai fini della dimostrazione dell'esistenza di una stabile convivenza fra la F. e tale M.A.. In particolare la teste Ba.An. ha riferito di non essere a conoscenza della dedotta convivenza, parimenti la figlia delle parti, teste particolarmente qualificato, stante la relazione parentale, ha riferito di essere a conoscenza della frequentazione fra la madre ed il M., di avere visto in qualche occasione il M. a casa della madre, ma di non essere in grado di riferire se la presenza dell'uomo fosse stabile o occasionale. La F. ha poi ammesso che l'utenza dell'energia elettrica della sua abitazione è intestata al M., fornendo una giustificazione - intestazione di comodo ai fini della effettuazione di una riparazione. Ritiene il Collegio che la prova di una stabile convivenza fra la F. e il M. non sia stata raggiunta, non essendo sufficiente la circostanza della intestazione di una utenza e alcune foto che ritraggono l'uomo all'interno dell'abitazione della F., a fronte del fatto che la figlia delle parti non è in grado di riferire se la madre abbia instaurato una coabitazione con un altro partner. Il reclamo pertanto va rigettato".
B.C. , pertanto, decideva di ricorrere per la cassazione del detto provvedimento.
Il ricorso viene considerato, dai Giudici di Piazza Cavour, fondato.
La Corte territoriale, scrive la Cassazione nell’ordinanza, ha anzitutto errato in diritto mostrando di confondere il concetto di convivenza con quello di coabitazione, giacché ha valorizzato dichiarazioni dalle quali emergerebbe che il M. e la F. non coabiterebbero, ma da cui non risulta affatto negato, o non provato, che gli stessi non abbiano intrapreso una convivenza more uxorio.
La coabitazione, invero, è obbligo sancito dall'art. 143 c.c., comma 2, con riguardo al matrimonio, mentre non vi è alcun dato che deponga nello stesso senso, all'attualità, con riguardo alla convivenza more uxorio. Di convivenza il codice civile discorre più volte, basti pensare, a mero titolo di esempio, al caso che "i contraenti abbiano convissuto come coniugi", il che osta all'impugnazione del matrimonio per simulazione. Ma la convivenza more uxorio è per vero altra cosa: si tratta di un rapporto di fatto a lungo rimasto tendenzialmente indifferente, anche se non ignoto al mondo del diritto e divenuto, nel corso del tempo, riconducibile ad un fenomeno socialmente riconosciuto, poi ad ampio titolo transitato, quale fatto giuridico, ma sempre connotato da atipicità.
A conferma di quanto osservato sul rilievo della coabitazione può aggiungersi che, mentre nel caso di unioni civili le parti di esse "fissano la residenza comune" (comma 12 della stessa disposizione), il contratto di convivenza "può contenere... l'indicazione della residenza" (comma 53), e dunque non necessariamente deve contenerla, potendo i conviventi mantenere residenze, e cioè abituali dimore (art. 43 c.c.) separate. Pertanto, non vi è spazio per ritenere che il vocabolo "convivenza", impiegato dal legislatore, stia già di per sé ad inglobare il requisito della coabitazione, giacché se così fosse l'obbligo di coabitazione sancito per le unioni di coppia, ed ancor prima per il matrimonio, non si spiegherebbe.
Sul tema la Cassazione ha già avuto modo di affermare che la convivenza more uxorio ha da essere intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale, senza che la coabitazione possa assumere il rilievo di un requisito indispensabile all'integrazione del fatto giuridico (v. Cass. 13 aprile 2018, n. 9178; nella stessa prospettiva può leggersi Cass. 21 marzo 2013, n. 7128, che ha accordato il risarcimento del danno da macrolesione del convivente more uxorio pur in assenza di coabitazione: v.; Cass. 7 luglio 2010, n. 16018). Anche la CEDU ha affermato di non ravvisare "alcun fondamento per tracciare la distinzione... tra i ricorrenti che convivono e coloro che - per motivi professionali e sociali - non lo fanno... poiché... il fatto di non convivere non priva le coppie interessate della stabilità che le riconduce nell'ambito della vita familiare ai sensi dell'art. 8" (Corte Edu, grande chambre, 7 novembre 2013, Vallianatos e altri c. Grecia, p. 73).
Ciò non vuol dire, puntualizza la Suprema Corte, che la coabitazione non abbia rilievo: esso è anzi assai cospicuo, ma soltanto indiziario, per i fini della prova dell'esistenza di un rapporto di convivenza di fatto. Viceversa, l'assenza della coabitazione non è di per sé decisivo.
Il giudice di merito, a giudizio della Cassazione, ha poi ulteriormente errato in diritto nella valutazione dei fatti secondari considerati ai fini dell'accertamento della convivenza more uxorio tra la F. ed il M.A..
Una volta osservato che la convivenza more uxorio mantiene il carattere del fatto giuridico, che come tale sorge non da un atto, ma da volontari comportamenti, sicché la sua sussistenza può essere affermata solo attraverso l'osservazione empirica del caso concreto, ed avere chiarito che i tratti caratterizzanti sono costituiti dall'affectio e dell'assunzione di reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, diviene agevole osservare che essi si collocano nel foro interno dei conviventi, è non sono come tali suscettibili di prova diretta, ma solo attraverso lo scrutinio di elementi fattuali che consentano di ritenere integrato il fatto giuridico.
In conclusione, il decreto è stato cassato e rinviato alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio: "In materia revoca dell'assegno divorzile di sposto per la instaurazione da parte dell'ex coniuge beneficiario di una convivenza more uxorio con un terzo, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, della eventuale coabitazione di essi, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al giudizio nei modi ammessi dalla legge processuale, nonché gli ulteriori eventuali argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale", provvedendo anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
