Il giudice di merito, nel valutare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge che richieda l’assegno divorzile o l’impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive deve tenere conto, utilizzando i criteri di cui all’art. 5 comma 6 l. 898/70, sia dell’impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest’ultimo sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l’alto livello reddituale dell’altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è essenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è ormai irrilevante ai fini della determinazione dell’assegno, e l’entità del reddito e/o del patrimonio dell’altro ex coniuge non giustifica di per sè la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze.
Ciò è quanto affermato dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 14160/2022, depositata lo scorso 4 maggio.
Un accenno ai fatti appare necessario per comprendere, proficuamente, quanto statuito dalla Suprema Corte.
Il Tribunale di Padova, con decreto in data 13 luglio 2018, in parziale modifica di quanto disposto dalla sentenza n. 393/1989 del medesimo Tribunale revocava l'obbligo gravante su P.R. di corrispondere un assegno divorzile (nella misura, all'epoca, di Euro 1.125,87 mensili) in favore dell'ex coniuge M.R..
La Corte d'appello di Venezia, a seguito del reclamo presentato dalla M., reputava di dover fare applicazione dei principi di recente affermati dalla sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite della Corte di legittimità, limitando, di conseguenza, il proprio scrutinio alla valutazione delle rispettive condizioni personali e capacità economiche e patrimoniali.
Rilevava, poi, la sussistenza, a prescindere dalla condotta ostruzionistica della M. (la quale non aveva ottemperato all'ordine di produzione della denuncia di successione della madre e degli estratti conto relativi ai propri conti correnti bancari), di un notevole squilibrio economico fra le parti, a tutto vantaggio del P.
Di conseguenza, ritenuto che la reclamante, a seguito della scomparsa della madre, avesse migliorato la propria situazione economica e patrimoniale, provvedeva al ripristino a carico del P. dell'obbligo di corrispondere un assegno divorzile, seppur nella minor misura di Euro 800 mensili.
Per la cassazione di tale statuizione, pubblicata in data 1 febbraio 2019, ha proposto ricorso P.R., prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso M.R..
La Cassazione, si legge in ordinanza, all'indomani della pronunzia delle Sezioni Unite (n. 18287/2018) di cui lo stesso decreto impugnato ha sostenuto di voler fare applicazione, è stata interrogata sull'applicabilità dei nuovi principi concernenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nell'ipotesi di domanda di revisione di un assegno divorzile già riconosciuto, in particolare onde verificare se sia a tal fine necessario il previo accertamento di giustificati motivi sopravvenuti o se il mutamento di natura e funzione dell'assegno divorzile, affermato da questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica, costituisca ex se giustificato motivo valutabile ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9.
A questo proposito è stato chiarito che il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché si possa procedere al giudizio di revisione dell'assegno ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali.
Consentire l'accesso al rimedio della revisione attribuendo alla formula dei "giustificati motivi" un significato che includa la sopravvenienza di tutti quei motivi che possano far sorgere un interesse ad agire per conseguire la modifica dell'assegno, ricomprendendo tra essi anche una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, è, invece, opzione esegetica non percorribile, poiché non considera che la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regula iuris, non già creativa della stessa (si veda, in questi termini, Cass. 1119/2020).
Il mutamento delle condizioni patrimoniali delle parti previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 9, rappresentava, quindi, il presupposto necessario per poter procedere al giudizio di revisione.
A questo riguardo la Corte, scrivono i giudici di Piazza Cavour, ha accertato l'esistenza di fatti sopravvenuti che avevano modificato il divario economico esistente fra le parti, dato che la M., a seguito della scomparsa della madre, aveva conseguito attività che avevano migliorato la sua situazione economica e patrimoniale.
Una volta acclarata l'esistenza dei mutamenti della condizione patrimoniale delle parti, era possibile procedere al giudizio di revisione dell'assegno divorzile, al lume dei rinnovati principi giurisprudenziali, a mente dei quali il giudice, nel verificare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile, deve compiere una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
Questa verifica, tuttavia, non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del rapporto matrimoniale e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale.
Il collegio del reclamo, dopo aver accertato che l'ex moglie non aveva contribuito in maniera sostanziale alla formazione del patrimonio personale del coniuge, essendosi dedicata esclusivamente alle attività domestiche ed alla cura della famiglia, quale casalinga, ha registrato la consistenza del reddito e del patrimonio, immobiliare e mobiliare, della M., ha comparato una simile situazione con quella del P., ritenendola notevolmente squilibrata in favore di quest'ultimo, e, di conseguenza, ha provveduto al ripristino dell'assegno di divorzio in favore della reclamante, seppur in misura ridotta rispetto a quella in precedenza prevista.
In questo modo, precisa la Cassazione, la Corte distrettuale ha mancato di attribuire all'assegno riconosciuto la funzione equilibratrice-perequativa che esso doveva necessariamente avere, omettendo di verificare in maniera appropriata, innanzitutto, l'inadeguatezza in sé dei mezzi a disposizione della richiedente (e concentrando, invece, la propria attenzione su una valutazione comparativa delle capacità economiche e patrimoniali dei due ex coniugi).
Occorreva poi verificare - con riferimento all'intera vicenda coniugale, protrattasi nel caso di specie, a dire della Corte di merito, per undici anni - se una simile condizione fosse saldamente ancorata alle caratteristiche e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari.
La mancanza di quest'ultima verifica ha finito per condurre la Corte territoriale ad attribuire valore determinante alla sola comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, quando, al contrario, la situazione della richiedente costituiva una mera premessa fenomenica ed oggettiva che doveva essere seguita dalla verifica della riconducibilità delle cause che avevano prodotto la condizione di inadeguatezza agli indicatori delle caratteristiche dell'unione matrimoniale così come descritti nella prima parte della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, (i quali assumono rilievo in misura direttamente proporzionale alla durata del matrimonio).
In altri termini, si chiarisce in ordinanza, il giudice di merito nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che richieda l'assegno divorzile, o l'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive, deve tener conto, utilizzando i criteri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, sia dell'impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo, sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito e/o del patrimonio dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. 21234/2019).
In conclusione, la Cassazione accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il primo e il secondo, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.
