La mera disparità reddituale tra gli ex coniugi non comporta di per sé sola il riconoscimento dell’assegno divorzile, risultando invece necessario accertare in modo rigoroso la sussistenza del nesso eziologico tra il divario della condizione reddituale attuale e il contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare ed alla cura dei figli, con rinuncia alla realizzazione delle proprie prospettive professionali (ovvero la ricorrenza di altri apporti e condizioni rientranti nei criteri enumerati nell’art. 5, comma 6, l. div.), con onere di allegazione e di prova che grava sul richiedente.
Tribunale S.Maria Capua V., 15/04/2020, n.871
