Tribunale di Belluno – Sentenza del 29.3.2022 n. 97/2022 (Giudice Pres. Est. Dott. Umberto Giacomelli, Giudice dott. Federico Montalto, Giudice dott.ssa Chiara Sandini)
SEPARAZIONE GIUDIZIALE – RICHIESTA DI ADDEBITO – VIOLAZIONE OBBLIGHI DI FEDELTA’ – RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI EXTRACONTRATTUALI PER VIOLAZIONE DOVERI CONIUGALI – RIGETTO
(artt. 143, 151, co. 2, c.c.)
La dichiarazione di addebito della separazione si pone come una variante dell’accertamento dell’improseguibilità della convivenza e ha carattere accessorio ed eventuale. Ne consegue che le deduzioni in merito alla violazione dei doveri coniugali non possono essere formulate in modo generico, né possono essere prive di specifico rilievo. Infatti, nel giudizio relativo alla responsabilità della cessazione dell’unità familiare non può farsi riferimento esclusivo alla condotta dei coniugi qualora la violazione dei doveri matrimoniali non abbia assunto efficacia causale nella crisi coniugale, ma sia intervenuta quanto era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza.
[Nel caso in esame, il Tribunale ha rigettato la domanda di addebito alla moglie avanzata dal marito per violazione dell’obbligo di fedeltà poiché i fatti lamentati non apparivano idonei a dimostrare la fondatezza delle doglianze in ordine alla condotta della convenuta, né che questa fosse stata la causa determinante della crisi del matrimonio. Conseguentemente ha rigettato anche la domanda di risarcimento danni extracontrattuali per violazione dei doveri coniugali.]
*Massima a cura dell’Avv. Valentina Mazzucco
