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Il figlio può interrompere i contatti se non si trova bene col nuovo partner del genitore

17 maggio 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Se il minore non ha intenzione di avere rapporti con il genitore separato o divorziato, non può essere il giudice ad imporglieli. La giurisprudenza della Cedu, invero, statuisce di comprendere le ragioni del rifiuto prima di obbligare il figlio ad una frequentazione che rischierebbe di compromettere quell’equilibrio raggiunto, magari in modo abbastanza faticoso, nella vita di relazione. 

La sentenza n. 354/2022, del Tribunale di Terni, depositata lo scorso 26 aprile, torna su una tematica abbastanza dibattuta e anche delicata, ribadendo quanto autorevolmente affermato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Il minore, oggetto della fattispecie in esame, potrà vedere l’altro genitore quando vuole. Il rifiuto, come emerge nella pronuncia del tribunale umbro, non è frutto di manipolazione del collocatario, in attesa di ricostruire rapporti improntati all’insegna dell’armonia.

Non è stata ritenuta sussistente la violazione dell’art. 8 CEDU, si legge in sentenza, (violazione del diritto alla vita familiare), quando a seguito del fermo rifiuto del figlio alla frequentazione di un genitore più volte affermato nel corso dell’ascolto, il genitore rifiutato non sia stato in grado di percepire le esigenze del minore. 

Nel caso in esame, è stato effettuato un bilanciamento di interessi tra la ripresa delle relazioni tra il minore e la madre e la tutela dell’interesse del minore, che ha raggiunto un suo equilibrio.

Il figlio, dunque, continua a stare dal padre anche se la mamma non vive più con l’altro. 

Dalla sentenza in esame emerge, peraltro, una risposta positiva all’affido condiviso, con il genitore convivente che è tenuto a relazionare l’altro, per iscritto e ogni mese, su come procede il rapporto. La relazione, inoltre, servirà ai genitori per assumere insieme le decisioni più importanti.