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Gli accordi patrimoniali stabiliti con il divorzio hanno natura negoziale e sono soggetti agli ordinari rimedi impugnatori

18 maggio 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

La sentenza di divorzio su domanda congiunta (o su conclusioni concordi) ha effetto dichiarativo con riferimento agli accordi patrimoniali. Ciò significa che l’accordo vive nel mondo del diritto solo quale atto di autonomia negoziale del quale la sentenza si limita a prendere atto in quanto non ostativo al fine della nuova configurazione dello status e della disciplina dei rapporti degli ex coniugi.

Lo ha puntualizzato la Cassazione, mediante ordinanza n. 15169/2022, depositata lo scorso 12 maggio. 

Tali accordi, dunque, conservano la natura di atto contrattuale privato, frutto della libera determinazione delle parti anche dopo la sentenza, e come tali vivono nel mondo del diritto in ragione e nei limiti di tale loro natura rimanendo, quindi, soggetti anche agli ordinari rimedi impugnatori negoziali a tutela delle parti stesse del contratto e dei terzi.

Un breve cenno ai fatti oggetto della vicenda appare opportuno. 

Due attori convenivano in giudizio innanzi al Tribunale territorialmente competente, due ex coniugi chiedendo che venissero dichiarati simulati, o in subordine, inopponibili nei loro confronti, ex art. 2901 c.c., gli accordi da questi ultimi presi nell'ambito del procedimento di divorzio congiunto conclusosi con sentenza del medesimo Tribunale ed aventi ad oggetto il trasferimento dal marito in favore dell'ex moglie delle proprietà di alcuni beni immobili. In parziale accoglimento della domanda, il Tribunale dichiarava la simulazione assoluta dei predetti accordi limitatamente ad alcuni soltanto immobili e condannava i convenuti alle spese di lite.

Tale decisione veniva riformata in sede di gravame dove il Collegio, in accoglimento delle reiterate eccezioni degli appellanti, dichiarava inammissibili le domande, compensando per intero le spese. In particolare, secondo i giudici di appello, il trasferimento di alcuni beni immobili operato da un coniuge in favore dell'altro nell'ambito della regolazione dei rapporti patrimoniali, essendo divenuta oggetto di sentenza divorzile passata in giudicato, avrebbe dovuto essere impugnato ai sensi dell'art. 404, comma 2, c.p.c. con opposizione di terzo revocatoria, posto che, a fondamento delle proposte azioni, i terzi creditori avevano dedotto che l'assegnazione era simulata o, comunque, era stata disposta in loro danno.

Avverso tale sentenza, gli attori proponevano ricorso per Cassazione.

I Giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il primo dei motivi di ricorso proposto dai ricorrenti che hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e ss. c.c. e dell'art. 2901 c.c. per avere, l'impugnata sentenza, ritenuto inammissibili la domanda di simulazione assoluta e l'azione revocatoria avverso gli accordi di trasferimento immobiliari, formalizzati nell'ambito del procedimento di divorzio congiunto conclusosi con sentenza.

Specificatamente, si riporta la prospettiva delle Sezioni Unite secondo cui «in caso di separazione consensuale o di divorzio congiunto (o su conclusioni conformi) la sentenza incide sul vincolo matrimoniale, ma non sull'accordo tra coniugi. Essa realizza, pertanto, in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli, un controllo solo esterno su tale accordo, atteso la natura negoziale dello stesso da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse superiore e trascendente della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti …».

E, altresì, con riferimento precipuo all'istituto del divorzio, viene ribadito quanto sancito ancora dalle Sezioni Unite secondo cui: «a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale della l. n. 898/1970, ex art. 3, mentre assume valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici. Il che consente al Tribunale di intervenire su tali accordi solo nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose».

Secondo i Giudici di Piazza Cavour deve, quindi, ritenersi che ferma la natura costitutiva della sentenza che definisce il procedimento di divorzio a domanda congiunta, la sentenza medesima riveste invece un valore meramente dichiarativo, o di presa d'atto quanto alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che la domanda congiunta di divorzio deve compiutamente indicare.

Fermo restando, sempre, il limite invalicabile costituito dalla necessaria mancanza di un contrasto tra gli accordi patrimoniali e norme inderogabili, e dal fatto che detti accordi non collidano con l'interesse dei figli, in special modo se minori.

In conclusione, la Suprema Corte nella ordinanza riporta quanto evidenziato dalle Sezioni Unite, secondo cui la pacifica natura negoziale degli accordi dei coniugi, equiparabili a pattuizioni atipiche ex art. 1322 c.c., comma 2, comporta che al di fuori delle specifiche ipotesi succitate – nessun sindacato può esercitare il giudice del divorzio sulle pattuizioni stipulate dalle parti, come del resto, sul piano generale, il giudice non può sindacare qualsiasi accordo di natura contrattuale privato, che corrisponda ad una fattispecie tipica, libere essendo le parti di determinarne il contenuto (art. 1322 c.c., comma 1), fermo esclusivamente il rispetto dei limiti imposti dalla legge a presidio della liceità delle contrattazioni private e, se si tratta di pattuizioni atipiche, sempre che l'accordo sia anche meritevole di tutela secondo i principi dettati dal nostro ordinamento (art. 1322 c.c., comma 2).