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Concessione del permesso di soggiorno e clausola di coesione familiare idonea ad escludere l'espulsione

23 maggio 2022

News Regionale - Sicilia ,

Ai fini della concessione del permesso di soggiorno, è necessario tenere conto della effettività dei vincoli familiari e della clausola di coesione familiare che, anche a prescindere da una formale domanda di ricongiungimento, può comunque giustificare, ove riscontrata, l'inespellibilità a condizione di una soggettiva qualificazione dei requisiti della tutela rafforzata di cui all'art. 13, comma 2-bis, d.lg. n. 286/1998.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, mediante ordinanza n. 15388/2022, depositata lo scorso 13 maggio. 

La ricostruzione fattuale della vicenda è necessaria per comprendere proficuamente il percorso logico-giuridico intrapreso dai Giudici di Piazza Cavour.

B. impugnava il decreto del Giudice di pace di Ferrara che ne ha rigettato l'opposizione al decreto di espulsione, già emesso dal Prefetto della Provincia di Ferrara il 4.9.2019, seguito da provvedimento dello stesso giorno con cui il Questore di Ferrara ordinava alla ricorrente di lasciare il territorio nazionale.

Il giudice di pace ha premesso che: a) il provvedimento di espulsione era stato emesso perché la opponente, cittadina straniera, era entrata in Italia ivi intrattenendosi in violazione della L. n. 68 del 2007, art. 1, comma 3, avendo solo conseguito un permesso di soggiorno per cure mediche, scaduto il 28.2.2019 e da cui erano trascorsi altri 60 giorni; b) non sussistevano i requisiti per un provvedimento di rimpatrio volontario, poiché la ricorrente dichiarava di non voler far ritorno in Albania e di non essere interessata alla concessione del relativo termine; c) una prima pronuncia del G.d.P. veniva cassata con ordinanza di questa Corte n. 29853 del 2020 per carenza di motivazione ed ivi dandosi atto che era stata trattata la questione della inespellibilità della richiedente perché madre di minorenni.

Il giudice di pace ha ritenuto che: a) la ricorrente, in stato di gravidanza, in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, non ha fatto richiesta di protezione internazionale, né ha fornito prova di un reddito minimo al sostentamento; b) non è stata provata la stabile convivenza con il padre dei figli minori o un "rapporto di coniugio", né il radicamento in Italia e così difettando la coesione familiare.

Tre i motivi oggetto del ricorso in cassazione presentato.

La clausola di coesione familiare, si legge nel provvedimento, che anche a prescindere da una formale domanda di ricongiungimento potrebbe comunque giustificare, ove riscontrata, l'inespellibilità a condizione di una soggettiva qualificazione dei requisiti della tutela rafforzata di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, non appare considerata in relazione alla convivenza in Italia della madre con almeno due figli e tenuto conto della effettività del rispettivo rapporto anche con l'altro genitore.

Nella motivazione della pronuncia impugnata si ammette, infatti, che in Italia vivono i figli minori della ricorrente (oltre che il loro padre non convivente) e, a tale stregua, si riconosce come accertata l'esistenza di un legame della ricorrente, nel nostro Paese, di carattere chiaramente familiare, tale dovendo qualificarsi quello con i propri figli.

Tale relazione non sembra controbilanciata, per come riepilogata nella motivazione espressa dal giudice di pace, da analoghi o paragonabili legami familiari della ricorrente nel Paese di origine: ne deriva l'apparente irrazionalità, o comunque incomprensibilità, della giustificazione dell'esito negativo della valutazione di cui all'art. 13, comma 2 bis, cit., demandata al giudice di pace dalla ordinanza di cassazione con rinvio.

Non è, invero, intelligibile per quale ragione, nella valutazione predetta, il giudice abbia del tutto trascurato la presenza in Italia del legame della ricorrente con la prole, pur a fronte, peraltro, della mancata valorizzazione di legami della ricorrente nel Paese di origine, in una apparente prospettiva presupposta per cui i figli della ricorrente debbano necessariamente seguirla in caso di rimpatrio;

Si tratta di prospettiva, scrive la Cassazione, tuttavia non condivisibile, essendo sempre salva la facoltà dei figli minori di restare in Italia e non seguire il genitore rimpatriato (v. art. 19, comma 2, lett. a), t.u.imm., che prevede il diritto - non già il dovere - dei minori di seguire il genitore espulso), oltre che priva di motivazione in punto di fatto, essendo pacifico, al contrario, che in Italia legittimamente soggiorna il padre dei minori stessi; per altro verso, la motivazione del decreto impugnato viola anche il mandato conferito al giudice di rinvio dalla ordinanza di cassazione, omettendo appunto di valutare la sussistenza di legami familiari - quali, si ripete, i legami con i figli - in Italia, valorizzando invece elementi, riconducibili al diverso profilo dell'integrazione sociale in Italia, espressamente subordinati o accessori rispetto ai citati legami essenziali, secondo detto mandato (come espressamente chiarito nell'ordinanza di cassazione con rinvio, che esclude sia consentito, "fuori della valorizzazione in concreto" degli elementi caratterizzanti i legami familiari, "fare riferimento ai criteri suppletivi relativi alla durata del soggiorno, all'integrazione sociale nel territorio nazionale, ovvero ai legami culturali o sociali con il paese di origine".

Nessun rilievo, infine, può essere attribuito alla circostanza, cui fa vago cenno la pronuncia impugnata, della gravidanza della ricorrente in corso all'epoca del giudizio di rinvio.

Si tratterebbe infatti, con tutta evidenza, di una nuova gravidanza, successiva all'espulsione qui in esame (la stessa ricorrente, nel ricorso originario al giudice di pace, dava espressamente atto che il figlio era nato e che erano decorsi i sei mesi dalla nascita alla data dell'espulsione, né, del resto, in quel ricorso si faceva questione della violazione dell'art. 19, lett. d), t.u.imm.) e, come tale, non incidente sulla legittimità della stessa, oltre che di una circostanza nuova non deducibile per la prima volta nel giudizio di rinvio.

Il ricorso viene, dunque, accolto quanto ai primi due motivi, con assorbimento del terzo e la conseguente cassazione della pronuncia del giudice di pace, cui è demandato di ottemperare al principio già fissato con ordinanza di questa Corte n. 29853 del 2020.