ASSEGNO SOCIALE – La convivenza dei due coniugi separati non legittima la revoca dell’assegno sociale (Legge 8 agosto 1995 n. 335, articolo 3 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare)
Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge. Né ciò è d'ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito.
• Corte d’Appello di Bologna, sentenza 24 marzo 2022 n. 252 - Pres. Bisi, Cons Rel. Vezzosi
