SEPARAZIONE - L'assegnazione della casa coniugale presuppone che il genitore assegnatario conviva con figli (Cc articolo 337-sexies)
L’assegnazione della casa coniugale presuppone che il genitore assegnatario conviva con figli minorenni, o con prole maggiorenne ma non autonoma economicamente, rispetto ai quali è necessario tutelare il loro interesse a permanere nell'habitat domestico in cui sono cresciuti e dove hanno instaurato le proprie relazioni sociali. L’art. 337-sexies codice civile introdotto dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 indica un solo presupposto per la pronuncia del provvedimento di assegnazione: il fatto che esso soddisfi l’interesse dei figli conviventi. In assenza di prole, invece, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare, sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi, è giuridicamente irrilevante. Ne consegue che il Giudice non può, con la sentenza di separazione, adottare un provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
• Tribunale Nuoro, sentenza 26 aprile 2022 n. 278 – Pres. Longu, Giud. Rel. Falzoi