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Niente addebito della separazione alla moglie se manca una correlazione causale tra l'infedeltà e la crisi matrimoniale

30 maggio 2022

News Regionale - Sicilia ,

La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge.

Escluso, nella fattispecie in esame, l'addebito della separazione in capo alla moglie, atteso che l'iscrizione della donna a siti web di incontri era stata scoperta dal marito solo dopo che quest'ultimo aveva già depositato il ricorso per la separazione coniugale.

Questo quanto emerge dalla recente ordinanza della Cassazione, la n. 16822/2022, depositata lo scorso 24 maggio. 

Il Tribunale di Cosenza pronunciava la separazione personale dei coniugi A.G. e B.A., rigettando le richieste di addebito della separazione e dichiarava inammissibili le ulteriori domande proposte dalle parti.

In sede di gravame, la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado. Ha osservato che dalla produzione documentale delle parti non emergeva che la moglie fosse effettivamente iscritta, durante il matrimonio, a siti di incontro e che la stessa aveva tempestivamente contestato tutte le allegazioni del marito. Ha aggiunto che non era stata comunque fornita la prova dell'efficienza causale del comportamento addebitato alla moglie sulla crisi matrimoniale, giacché A., in sede di audizione personale, aveva "indicato la scoperta dell'infedeltà della moglie (nel senso indicato) come avvenuta dopo il deposito del ricorso per separazione".

Avverso la pronuncia della Corte di Catanzaro, pubblicata il 1^ giugno 2020, ricorre per cassazione, con due motivi, A.G..

Nel caso analizzato, la sentenza impugnata aveva affermato, come sopra accennato, la non addebitabilità della separazione coniugale alla moglie sulla base di due distinte rationes decidendi: l'assenza di prova dell'iscrizione della donna a siti di incontro e la mancanza di una correlazione causale tra l'infedeltà della predetta e la crisi matrimoniale. Il marito, inoltre, aveva dichiarato di essersi avveduto della suddetta iscrizione in epoca successiva al deposito del ricorso per separazione.

Secondo la giurisprudenza citata all’interno dell’ordinanza, la relazione di un coniuge con altri soggetti rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando concretamente dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (tra le tante: Cass. 19 settembre 2017, n. 21657; Cass. 12 aprile 2013, n. 8929; Cass. 11 giugno 2008, n. 15557).

Secondo la Suprema Corte, il ricorrente pare prospettare che il sospetto si fosse insinuato in lui prima della proposizione della domanda di separazione. A detta dei giudici di Piazza Cavour, però, non risulta, né dal ricorso per cassazione, né dalla sentenza impugnata, che una tale circostanza sia stata allegata e, tantomeno, che essa sia stata accertata dai giudici di merito.

Va allora fatta applicazione del principio per cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si fondi su una situazione di fatto diversa da quella prospettata ed accertata nel giudizio di merito (Cass. 11 novembre 2015, n. 23045).

Il mancato accoglimento del secondo motivo determina l'inammissibilità del primo.

E infatti, scrivono i giudici, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa.