La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei c.d. diritti autodeterminati, individuati cioè sulla base della sola indicazione del relativo contenuto come rappresentato dal bene che ne forma l’oggetto, con la conseguenza che la causa petendi delle relative azioni giudiziarie si indentifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, etc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, dunque, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova.
Questo quanto affermato, in sintesi, dalla Corte di Cassazione mediante la recentissima ed interessante ordinanza n. 17230/2022, depositata lo scorso 28 maggio 2022.
Un riferimento ai fatti oggetto della vicenda in esame appare indispensabile.
Due coniugi comprarono, in comunione, la proprietà di un immobile. Successivamente, però, venne perfezionato tra gli stessi coniugi un accordo di separazione personale, omologato dal Tribunale competente con il quale il marito cedette alla moglie la quota ideale di proprietà di tale immobile, pari alla metà dell'intero di cui era il titolare.
Qualche anno dopo venne dichiarato il fallimento della società di persone di cui il marito era il socio accomandatario, ed in estensione anche di quest'ultimo, mentre l'accordo di separazione personale venne trascritto dopo la dichiarazione di fallimento predetta.
La moglie, dunque, adiva il Tribunale territorialmente competente per fare accertare il proprio diritto di proprietà esclusiva dell'immobile per effetto dell'accordo di separazione “o comunque” per effetto di intervenuta usucapione.
La curatela del fallimento, dal canto suo, resistette a tali domande deducendo che l'accordo di separazione personale non poteva essere opposto alla massa dei creditori del fallito marito in quanto trascritto successivamente alla pronuncia del suo fallimento. Inoltre, la curatela, rilevava come la domanda di acquisto della proprietà dell'immobile per effetto di usucapione fosse inammissibile perché l'accordo di separazione personale costituiva un valido titolo per l'acquisto della proprietà della quota ideale di proprietà del fallito.
Il Tribunale adito rigettò le domande proposte dalla moglie del fallito. Quest’ultima, però, decise di adire la Corte di Appello che con sentenza ed in riforma della pronuncia di primo grado accertò che l'appellante era proprietaria esclusiva dell'immobile per effetto di usucapione ventennale anche nei confronti del fallito marito e condannò la curatela del fallimento a rimborsarle le spese dei due gradi di giudizio.
Il tutto sul presupposto che la moglie aveva posseduto in via esclusiva e uti domina, conformemente al contenuto del titolo derivativo costituito dalle condizioni della separazione omologata, per oltre il ventennio l'immobile oggetto di causa.
La curatela del fallimento proponeva, pertanto, ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte territoriale.
I Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto manifestamente infondato, tra gli altri, il primo dei tre motivi di ricorso proposti dalla curatela fallimentare e con i quali quest'ultima denunciava violazione degli artt. 99,112 de 115 c.p.c., dell'art. 11158 c.c., nonché erronea motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 rispetto all'applicazione dell'art. 45 l. fall. per avere, a suo dire, la Corte territoriale trascurato le conseguenze giuridiche decisive della problematica relativa all'inefficacia rispetto ai creditori delle formalità eseguite successivamente alla sentenza di dichiarazione di fallimento.
A ben vedere, secondo la curatela, la moglie appellò la sentenza di primo grado chiedendo in primo luogo l'accertamento della quota ideale di proprietà, pari alla metà dell'intero dell'immobile de quo e, solo in via subordinata, l'accertamento del suo diritto di proprietà dello stesso immobile per usucapione, con la conseguenza che il mancato rispetto da parte del giudice di appello della sequenza delle domande proposte ha comportato, nella specie, violazione dell'art. 112 c.p.c.
I giudici di legittimità, al contrario, affermano che, nella specie, il motivo dettava essenzialmente due questioni: la prima, di natura solo processuale, riguardava la pronuncia giudiziale su domanda che si assume essere stata proposta in via subordinata (nella specie, acquisto della proprietà di bene immobile per usucapione) senza il preventivo esame di quella che si afferma essere stata avanzata in via principale (nella specie, acquisto di quota ideale, pari alla metà dell'intero, di proprietà dello stesso bene per effetto dell'accordo di separazione consensuale intervenuto prima della dichiarazione di fallimento del disponente, ma trascritto dopo tale evento); la seconda, anche di diritto sostanziale, attiene alla compatibilità tra la domanda di accertamento di proprietà di bene per effetto di acquisto a titolo derivativo e domanda di accertamento dello stesso diritto per effetto di usucapione.
Secondo l'organo giudicante, la censura appare manifestamente infondata perché priva di oggetto. Essa invero, prosegue nell’ordinanza il Collegio, ha il suo esclusivo presupposto nel vincolo di subordinazione fra le due domande di accertamento.
Secondo un’analisi approfondita e dettagliata effettuata dalla Suprema Corte, le due domande di accertamento di proprietà, rispettivamente fondate su acquisti a titolo derivativo (compravendita e assegnazione in sede di separazione consensuale) o a titolo originario (usucapione), furono chiaramente proposte in via alternativa.
I Giudici, quindi, concludono affermando che, nel caso in esame, la Corte d'Appello ha giustamente ritenuto la compatibilità tra le due domande di accertamento sul rilievo del contenuto autodeterminativo del diritto di proprietà che ne costituisce l'oggetto e concludendo per l'avvenuto acquisto di tale diritto per effetto di usucapione ventennale avveratasi prima della dichiarazione di fallimento del disponente. In virtù di ciò è stata implicitamente affermata la non sussistenza del presupposto di applicabilità della citata disposizione della legge fallimentare.
