Per residenza abituale non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la “nuova” dimora diventi l’effettivo e stabile centro d’interessi del minore.
A precisarlo è la Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 17089/2022, depositata lo scorso 26 maggio.
Il provvedimento in esame della Suprema Corte torna nuovamente su alcune fattispecie relative alla competenza. Un riferimento ai concreti fatti oggetto della vicenda appare opportuno.
Il Tribunale di Reggio Calabria, dichiarando la propria incompetenza, attribuiva la competenza territoriale al Tribunale di Varese in riferimento ad un procedimento promosso da un padre che aveva richiesto l'affidamento esclusivo dei figli. Il Tribunale di Varese, contestando tale attribuzione, sollevava però il conflitto di competenza.
Nello specifico, la dichiarazione di incompetenza del giudice di Reggio Calabria derivava dalla circostanza che la madre dei bambini, dopo aver subito l'ennesima aggressione, si era trasferita temporaneamente con i figli in provincia di Varese, in attesa però di trovare un'abitazione stabile in provincia di Pavia, dove risiedeva la sua famiglia d'origine e dove la donna aveva effettivamente trasferito la propria residenza.
I giudici di legittimità hanno chiarito che, in materia di esercizio della responsabilità territoriale, «il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui il minore ha la “residenza abituale” al momento della domanda e a tale accertamento concorrono una pluralità di indicatori […]» (Cass. n. 15835/2021).
Per residenza abituale, però, non si intende un dato meramente quantitativo, cioè la prossimità temporale del trasferimento di residenza e la durata del soggiorno in un'altra città, essendo, al contrario, «necessaria una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore» (Cass. n. 21750/2012).
Nel caso in oggetto, alla luce di tali principi, si può ritenere che la donna, trasferendovi la residenza e facendo frequentare ai bambini la scuola del luogo, abbia manifestato la volontà di stabilirsi nella provincia di Pavia e non in quella di Varese, dove invece soggiornava solo temporaneamente.
Secondo i giudici di Piazza Cavour, infatti, al momento della domanda di affidamento, era la cittadina in provincia di Pavia che si avviava ad essere il centro delle relazioni affettive e sociali dei minori, assumendo così il connotato di “residenza abituale” anche se ancora in fase di stabilizzazione.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara la competenza del Tribunale di Pavia.
