Il concetto di "mezzi di sussistenza" ha un ambito più circoscritto di quello di "mantenimento". Quest’ultimo, non presupponendo lo stato di bisogno dell'avente diritto, viene parametrato alla capacità economica dell'obbligato e al tenore di vita del destinatario, in quanto è indipendente dalla condizione sociale di questo. Tale concetto, infatti, si riferisce all'approvvigionamento di quanto necessario al sostentamento e, dunque, ad assicurare il soddisfacimento delle più elementari esigenze di vita dell'avente diritto, secondo parametri di carattere universale che prescindono dalle contingenze economiche e sociali dell'obbligato a fronte dello stato di bisogno del beneficiario.
Ciò, in sintesi, quanto emerge dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione, sezione Terza Penale, n. 21026/2022. Con il provvedimento depositato lo scorso 30 maggio, la Suprema Corte torna sulla tematica della configurabilità nei confronti dei minori della violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Se dunque, argomentano i giudici di Piazza Cavour, l'obbligo di provvedere al mantenimento della prole nasce in capo ai genitori per il fatto stesso di essere titolari della responsabilità genitoriale, affinché possa delinearsi il delitto ex art. 570 c.p., comma 2 n. 2, occorre che ad essa non vengano forniti i mezzi di sussistenza, i quali attesa la condizione di indigenza includono non solo quanto necessario per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma anche gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana.
Muovendo da tale presupposto, occorre coordinare l'eventuale inadempimento del singolo genitore a fronte dell'opposta condotta dell'altro che provveda a mantenere attraverso le proprie capacità di lavoro e casalingo la prole nata da entrambi, al fine di verificare se in tal caso sia configurabile lo stato di bisogno configurante elemento costitutivo del reato.
La ratio dell'incriminazione in esame, si legge nel provvedimento, a differenza della fattispecie criminosa di cui al successivo art. 570 bis c.p. che si perfeziona con la mera inosservanza all'obbligazione civile, id est nella mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento già stabilito dal giudice nei procedimenti volti a mutare lo status familiare fondato sul coniugio, e dunque di separazione, di divorzio e di nullità del matrimonio, a prescindere dalla prova della mancata messa a disposizione dei mezzi di sussistenza e dello stato di bisogno dell'avente diritto per essere stato l'assetto economico familiare già valutato in sede giudiziale con l'imposizione di specifici obblighi a carico di ciascun genitore e comunque del genitore non collocatario, è volta invece a colpire quella condotta di inosservanza agli obblighi di assistenza economica che appunto si traduca anche nella deprivazione dei bisogni della vita quotidiana.
Dal momento, tuttavia, che secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale, i figli di età minore sono, a differenza di tutti gli altri familiari, l'unica categoria per la quale non è richiesta, ai fini del perfezionamento del reato in capo all'obbligato, la dimostrazione del relativo stato di bisogno, essendo tale condizione presunta in capo ai medesimi, proprio in quanto non produttori di reddito, juris tantum, il logico corollario di tale premessa è che la suddetta presunzione possa essere superata attraverso la dimostrazione che lo stato di bisogno non sussista, evenienza questa che ben può configurarsi per effetto della condotta dell'altro genitore, ove questo provveda in via esclusiva, in virtù delle sue floride risorse economiche, a garantire il benessere e l'agiatezza della prole.
Pertanto, ove sia stato dimostrato che malgrado l'inadempimento dell'imputato all'obbligo di contribuzione a suo carico nei confronti dei figli minori, costoro non versassero in stato di bisogno stante il mantenimento loro fornito dall'altro genitore tale da comprendere e superare l'approvvigionamento dei mezzi di sussistenza secondo l'accezione sopra delineata, non può reputarsi sussistente il reato ex art. 570 c.p., comma 2 n. 2.
E ciò a differenza della fattispecie delittuosa di cui all'art. 570 bis c.p., introdotta dal D.Lgs. n. 21 del 2018, in cui la condotta penalmente rilevante è integrata dal mancato versamento dell'assegno di mantenimento, obbligo questo gravante sul genitore per effetto della determinazione giudiziale sull'an e sul quantum debeatur all'esito di un procedimento volto a mutare lo status familiare fondato sul coniugio, ovvero relativo alla regolamentazione degli obblighi nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio ex art. 337 bis c.c., indipendentemente dalla concorrente contribuzione dell'altro ai bisogni della prole, non essendo in tal caso lo stato di bisogno previsto quale elemento costitutivo del reato.
Interpretazione questa, conclude la Cassazione, che del resto si pone in linea con una recente pronuncia che, pur non affrontando ex professo la questione dell'adempimento da parte dell'altro genitore al mantenimento della prole minore in costanza del rapporto di coniugio, ha affermato che sussiste concorso formale eterogeneo e non rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall'art. 12-sexies della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (attualmente dall'art. 573-bis c.p.) e quello previsto dall'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, in quanto il primo richiede esclusivamente la mancata corresponsione dell'assegno divorzile o di separazione, mentre il secondo presuppone che tale inadempimento abbia fatto mancare al beneficiario i mezzi di sussistenza.
