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Nessuna agevolazione ICI per il fondo condotto in affitto dal figlio del coltivatore diretto

8 giugno 2022

News Regionale - Sicilia ,

In materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), perché un fondo possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, è necessaria - ai sensi del secondo periodo del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b), - oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente, sicché tale agevolazione non compete al proprietario, pur iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, che non conduca direttamente i terreni per averli concessi in affitto al figlio.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sezione Tributaria, nella ordinanza n. 17742/2022, depositata lo scorso 31 maggio. 

A parere dei Giudici di Piazza Cavour, risulta infondata la prospettazione difensiva dell'asserita irrilevanza del contratto di affitto agrario tra il contribuente ed il figlio, in quanto secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), perché un fondo possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, è necessaria, oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente, sicché tale agevolazione non compete al proprietario, pur iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, che non conduca direttamente i terreni per averli concessi in affitto al figlio (Sez. 6 - 5, ord., n. 12422 del 17/05/2017, Rv. 644933 01; nello stesso senso anche Sez. 5, sent. n. 4394 del 20/02/2020. 

Occorre evidenziare, si legge nel provvedimento, che non può condividersi la tesi secondo cui il possesso di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b, non va intenso in senso civilistico e può, pertanto, comprendere anche la mera detenzione, derivante dal contratto di affitto, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 3, il presupposto dell'imposta è il possesso e i soggetti passivi, avvantaggiati dall'agevolazione, sono il proprietario o possessore, per cui la detenzione dell'affittuario, coltivatore diretto, è del tutto irrilevante ai fini del tributo in esame ed in particolare dell'art. 2, lettera b.

In conclusione, il primo ed il terzo motivo di ricorso sono stati rigettati, mentre il secondo motivo (violazione dell'art. 112 c.p.c.) è stato accolto, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto.