Perde il diritto al mantenimento il figlio laureato che non invia il curriculum per reperire un lavoro e che, dunque, non si attiva concretamente per trovare un’occupazione.
Questo quanto emerge dalla recente sentenza, n. 18451/2022, della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di un padre costretto a mantenere i suoi gemelli, di 37 anni, e parzialmente invalidi, ai quali aveva chiesto l’invio dei loro Cv ma senza successo.
L’uomo era stato condannato dalla Corte d’Appello a versare un contributo di 1500 euro per ciascun ragazzo. In corso di causa era venuto a conoscenza di questa invalidità, certificata al 34% per cento, che comunque non era incompatibile con il mondo del lavoro. Tale condizione, invero, non risulta ostativa ai fini della ricerca di un lavoro.
Quindi, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione che ha trovato accoglimento.
Per la prima sezione civile, infatti, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.
Questo principio è valido anche in relazione al riconoscimento di un assegno di mantenimento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, la cui condizione giuridica è equiparata, sotto tale profilo, a quella dei figli minori ex art. 337 septies c.c..
Ciò, però, unicamente se sussista il presupposto ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, richiamato dall’art. 37-bis disp. att. c.c., ossia se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, essendo, in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile non a quella dei minori bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni.
