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Fatti lesivi di diritti fondamentali della persona non integrano il delitto di maltrattamenti in famiglia

10 giugno 2022

News Regionale - Sicilia ,

Ai fini della configurabilità del reato abituale di maltrattamenti in famiglia, è richiesto il compimento di atti che non siano sporadici e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività, occorrendo una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima.

Questo quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, sezione Sesta Penale, mediante ordinanza n. 21646/2022, depositata lo scorso 3 giugno. 

Il Tribunale di Napoli confermava l'ordinanza cautelare, emessa in data 24 gennaio 2022, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di R.A. con la quale a questi veniva applicata la misura della custodia in carcere in relazione al delitto di cui agli art. 81 cpv., art. 572 c.p., commi 1 e 2, ai danni dei genitori.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato.

Il Tribunale, a giudizio dei giudici di piazza Cavour, nel valutare le dichiarazioni dei familiari del ricorrente ha mancato di considerare la necessità di individuare la abitualità della condotta maltrattante ed il conseguente stato di soggezione nelle parti offese necessari a configurare l'elemento oggettivo del reato in questione, non bastando al riguardo l'enunciazione del solo principio di legittimità che esclude la non necessità a riguardo di un tempo prolungato, senza però una puntuale verifica fattuale dei termini oggettivi della vicenda che, secondo quanto è dato leggere nel provvedimento impugnato, si è manifestata dopo il 31 dicembre 2021 ed a seguito del coinvolgimento del ricorrente in un incidente stradale, emergendo conclusivamente venti giorni dopo con le dichiarazioni rese alla p.g. alle quali ha fatto seguito la restrizione del ricorrente.

Rispetto a tale ineludibile esigenza risulta, invero, approssimativa la disamina condotta dal Tribunale del contenuto delle predette dichiarazioni. Né a dare spessore indiziario soccorre il richiamo operato dal Tribunale al solo rinvenimento del coltello a serramanico e del taglierino indosso al ricorrente, senza che ad essi le dichiarazioni dei familiari facciano in qualche modo mai riferimento.

A ben vedere, secondo consolidato orientamento, nel reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. l'oggetto giuridico non è costituito solo dall'interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla difesa dell'incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari.

Tuttavia, deve escludersi che la compromissione del bene protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l'incolumità personale, la libertà o l'onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile, essendosi spiegato in motivazione che fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano la propria autonomia di reati contro la persona. Cosicché, come è stato più di recente ribadito, ai fini della configurabilità del reato abituale di maltrattamenti in famiglia, è richiesto il compimento di atti che non siano sporadici e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività, occorrendo una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima.

Ne consegue, in conclusione, l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.