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Nessun assegno di divorzio alla moglie che non ha fornito alcun contributo alla formazione del patrimonio comune

15 giugno 2022

News Regionale - Sicilia ,

Quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione equilibratrice non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali.

Questo quanto statuito dalla Corte di Cassazione, attraverso la recente ordinanza n. 18697/2022, depositata lo scorso 9 giugno. 

All’interno del provvedimento la Suprema Corte riprende, nuovamente, l’orientamento enunciato dalle Sezioni Unite (n. 18287/2018).

Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.

L'innovativo orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. n. 11504/2017 (che ha per la prima volta affermato che l'indagine sull'an debeatur dell'assegno divorzile in favore del coniuge richiedente non va ancorata al criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma a quello dell'autosufficienza economica) è stato dunque integrato dalle SS.UU. mediante il riconoscimento della natura, oltre che assistenziale, anche perequativa/compensativa dell'assegno, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà.

In tale ottica, come precedentemente detto in apertura, quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione equilibratrice non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo che ha fornito concretamente alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali.

Secondo la Cassazione, nel caso in esame il giudice d'appello non ha mancato di tener conto dei parametri in base ai quali va valutata la debenza di un assegno divorzile in funzione perequativa/compensativa ed ha negato, in concreto, la sussistenza nella specie delle circostanze che presiedono al riconoscimento del relativo diritto. Va aggiunto, si legge in ordinanza, che la ricorrente non solo non ha in alcun modo contestato gli accertamenti sul punto contenuti in sentenza, ma neppure ha lamentato l'omesso esame di fatti decisivi, allegati in giudizio e oggetto di discussione, dai quali poter desumere che, durante il matrimonio, ella ha sacrificato le proprie possibilità di accrescimento professionale e di guadagno per favorire la carriera del marito e/o per dedicarsi alla cura delle figlie.