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Assegno di mantenimento per la moglie che non trova lavoro

15 giugno 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Interessante ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 18820/2022, depositata lo scorso 10 giugno, in materia di separazione. Un’analisi sommaria dei fatti appare necessaria.

Su ricorso di R., il Tribunale di Crotone, con sentenza del 13.12.17, statuiva la separazione personale dei coniugi, revocava il contributo al mantenimento a carico di G.C. a favore dei due figli, ormai maggiorenni, e a favore della R. e revocava l'assegnazione della casa coniugale. Il Tribunale osservava, inoltre, che entrambe le domande di addebito erano infondate.

La R. proponeva appello; resisteva G., proponendo appello incidentale sull'addebito.

Con sentenza del 17.12.19, la Corte territoriale accoglieva l'appello principale, ponendo a carico del G. la somma mensile di Euro 150,00 a titolo di mantenimento della R., dichiarando inammissibile il ricorso incidentale, osservando che: l'incidentale configurava domanda nuova perché basata su fatti diversi e generici; non era stato provato che l'appellante lavorasse in nero; non era stata provata una stabile convivenza della donna con terza persona; non era emersa la possibilità di un'effettiva capacità lavorativa dell'appellante, la quale non aveva mai lavorato, priva di titoli di studi, e consideratane l'età di 48 anni; quest'ultima aveva diritto al mantenimento poiché la condizione economica complessiva dell'appellato era migliore.

G.C. ricorreva in cassazione con unico motivo. R.A. resisteva con controricorso.

In ambito di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo.

In tema di separazione personale dei coniugi, si legge nell’ordinanza, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche.

Il giudice del merito dovrà, pertanto, tenere conto non soltanto dei redditi in denaro ma anche di tutte le utilità o capacità del coniuge suscettibili di valutazione economica, non è possibile limitare l'accertamento giudiziale al dato del mancato svolgimento, da parte del coniuge stesso, di un'attività lavorativa.

In conclusione, la Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio.