Il diritto alla presenza di entrambe le figure genitoriali spetta al bambino prima che ai genitori ma assume carattere recessivo quando non può essere garantito per il comportamento di uno degli adulti.
Ad affermarlo è la Cassazione, mediante ordinanza n. 19305/2022, depositata lo scorso 15 giugno.
La corte d’appello aveva confermato la decisione del tribunale che aveva dichiarato la signora decaduta dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, affidando il piccolo al padre sotto il controllo e con il sostegno dei servizi sociali.
I giudici, infatti, avevano dato atto dell’assenza di qualsiasi rivisitazione critica della signora delle modalità di relazione improntate all’esercizio di un grave condizionamento psicologico sul minore, rimaste di fatto immutate, pur a fronte del drastico provvedimento di collocamento del bambino in comunità unitamente al padre.
Questi, invero, mirava ad un ricongiungimento del bambino con la madre, ove quest’ultima si fosse dimostrata in grado di rimodulare la sua relazione con lo stesso. Il bambino aveva con la donna un rapporto non semplice, determinato in larga misura da uno stile pressoché ansioso e improntato al controllo totale. La relazione con il padre appariva sufficientemente buona, pertanto maggiormente adatta a rispondere alle esigenze educative. Ciò che era disfunzionale nel rapporto della donna con il proprio figlio risiedeva nella sua incapacità di offrire al piccolo le sicurezze necessarie al suo percorso di crescita e nella tendenza della donna stessa a trasfondere una visione del padre e del mondo sospettosa, diffidente, scettica.
La donna ha così proposto ricorso in Cassazione, rilevando che la corte d’appello aveva acriticamente aderito alla consulenza tecnica omettendo qualsiasi verifica in merito all’attendibilità della teoria.
Inoltre, secondo la donna era necessario far emergere il diritto del minore alla bigenitorialità.
La Suprema corte, nel decidere la questione, ha affermato che qualora un genitore denunci i comportamenti dell’altro, le condotte volte all'allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale, ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità dei comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova comprese le consulenze tecniche e le presunzioni, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della patologia.
Ancora, il diritto alla bigenitorialità è, anzitutto, un diritto del minore, prima ancora che dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il migliore interesse del minore e che il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel migliore interesse di quest’ultimo e assume carattere recessivo, qualora ciò non possa essere garantito nella fattispecie concreta. Inevitabile, alla luce delle argomentazioni delineate, il rigetto del ricorso.