In tema di separazione dei coniugi il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto dell'interesse dei figli e questo risponde all'esigenza, che ne costituisce al contempo l'unica ragione, di consentire ai figli di genitori separati di conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Questo quanto emerge da una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 18878/2022, depositata lo scorso 13 giugno, sulla scorta di un principio ormai consolidato nella giurisprudenza e stabilito espressamente dall'art. 337- sexies c.c., il quale deve essere interpretato nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non viene meno di diritto al verificarsi di un evento come l’instaurazione di una convivenza di fatto o un nuovo matrimonio, ma che la decadenza dalla stessa è subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore.
L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza.
In tema di assegnazione della casa familiare, si legge nell’ordinanza, la giurisprudenza della Corte ha già avuto modo di affermare che l'instaurazione di una relazione more uxorio da parte del coniuge affidatario dei figli minorenni non giustifica la revoca del provvedimento, trattandosi di una circostanza ininfluente sull'interesse della prole, a meno che la presenza del convivente non risulti nociva o diseducativa per i minori, ed essendo l'assegnazione volta a soddisfare l'interesse di questi ultimi alla conservazione dell'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare (cfr. Cass., Sez. I, 16/04/2008, n. 9995). Tale principio, enunciato in tema di separazione e con riferimento alla disciplina prevista dall'art. 155 c.c., comma 4, nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, ma applicabile anche in tema di divorzio, avuto riguardo alla formulazione pressocché identica della L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6, trovò conferma anche con riguardo all'art. 155 quater c.c., comma 1, introdotto dalla L. n. 54 del 2006, art. 1, comma 2, che prevedeva espressamente il venir meno del diritto al godimento della casa familiare, oltre che in caso di mancata utilizzazione della stessa da parte dell'assegnatario, anche nel caso in cui lo stesso avesse contratto nuovo matrimonio o convivesse more uxorio, senza ulteriori specificazioni.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 155 quater, comma 1, nella parte in cui prevedeva la revoca automatica dell'assegnazione nei predetti casi, fu infatti dichiarata infondata dalla Corte costituzionale, in virtù dell'osservazione, fondata sull'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, che non solo la decisione relativa all'assegnazione, ma anche quella riguardante la cessazione della stessa, erano sempre state subordinate, pur nel silenzio della legge, alla valutazione della rispondenza del provvedimento all'interesse della prole: sulla base di tale rilievo, il Giudice delle leggi concluse che la norma censurata non contrastava con gli artt. 2,3,29 e 30 Cost., se interpretata nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non era destinata a cessare di diritto al verificarsi degli eventi previsti, ma che la decadenza dalla stessa era subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore (cfr. Corte Cost., sent. n. 308 del 2008).
Nel medesimo senso dev'essere quindi interpretata la disposizione dettata dall'art. 337 sexies c.c., comma 1, introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, art. 55, e dichiarato espressamente applicabile tanto in caso di separazione quanto in caso di divorzio, che riproduce testualmente quella di cui all'art. 155 quater cit., comma 1, contestualmente abrogato dallo art. 106, comma 1, lett. a) del medesimo decreto.
Nel frattempo, d'altronde, ha trovato ulteriore conferma il principio secondo cui l'assegnazione della casa familiare deve aver luogo tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, con l'ulteriore precisazione che a tale decisione risulta estranea ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura prettamente economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico.
