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Sussiste l'ipotesi di stalking in caso di comportamenti ossessivi e asfissiante gelosia nei confronti dell'ex compagna che la costringono a cambiare vita

23 giugno 2022

News Regionale - Sicilia ,

Ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, trattandosi di delitto che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ognuno di essi è idonea ad integrarlo, e la prova dell'evento non può che essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, atteso che non può scandagliarsi diversamente "il foro interno" della vittima. 

Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione, sez. V penale, mediante sentenza n. 23366/2022, depositata lo scorso 15 giugno.

Assumono, dunque, importanza, ai fini della prova, sia le dichiarazioni della stessa vittima del reato, sia i comportamenti conseguenti e successivi alla condotta posti in essere dall'agente e anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino confermava la decisione del G.U.P. del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato M.R. colpevole di atti persecutori ai danni di A.S., con cui aveva avuto una relazione sentimentale, condannandolo alla pena di giustizia, con le statuizioni in favore della parte civile.

Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il quale denuncia vizi della motivazione nella affermazione di responsabilità. Sostiene, invero, che la sentenza impugnata non abbia adeguatamente scrutinato l'evento del reato, omettendo di replicare alle doglianze dell'appellante, e fornendo una motivazione contraddittoria, laddove abbia individuato nella persona offesa la vittima di atti persecutori, pur dando atto della reciproca conflittualità e gelosia.

II ricorso viene giudicato dai Giudici di Piazza Cavour inammissibile, sia perché finalizzato ad una diversa ricostruzione in fatto, sia perché reiterativo di motivi già proposti dinanzi al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi. 

Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 c.p.p., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1 lett. c) all'inammissibilità.

La Corte di appello, si legge nel provvedimento della Suprema Corte, ha individuato la causa scatenante della condotta dell'imputato nella asfissiante gelosia dell'uomo, e nel desiderio di possesso manifestatosi attraverso condotte ossessive e minacce anche di morte fino alla lite con il nuovo compagno della donna, a seguito della quale M. venne arrestato.

Parimenti puntuale lo scrutinio dell'evento del reato, in relazione al quale la sentenza impugnata ha posto in luce lo stato di ansia, la preoccupazione, la condizione di prostrazione nel quale era caduta la persona offesa a seguito della condotta petulante, molesta, asfissiante dell'imputato, anche connotata da angherie, come quando la donna si vide costretta a chiudersi nell'auto per sfuggire alle minacce del ricorrente, armato di un coltello.

D'altro canto, la Corte di appello ha anche dato atto del cambiamento di abitudini della persona offesa, in tal senso venendo in rilievo il cambio del numero di utenza cellulare, il trasferimento presso amici e parenti, e finanche la perdita del lavoro, quale conseguenza della condotta dell'imputato che impediva alla persona offesa di andare a lavorare. Non è superfluo ricordare che, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, trattandosi di delitto che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ognuno di essi è idonea ad integrarlo, e che la prova dell'evento non può che essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, atteso che non può scandagliarsi diversamente "il foro interno" della vittima. Assumono allora importanza, ai fini della prova, sia le dichiarazioni della stessa vittima del reato, sia i "comportamenti conseguenti e successivi alla condotta posti in essere dall'agente e anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata".

Con tale solida struttura argomentativa il ricorso non si confronta realmente, limitandosi a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno schema deduttivo inammissibile, per le ragioni anzidette, e per la genericità estrinseca derivata dalla aspecificità. 

A fronte di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art. 192, c.p.p., che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (cfr. Cass., sez. VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157), le doglianze difensive sul punto non colgono nel segno, laddove fanno riferimento alla gelosia della persona offesa e a un suo atteggiamento ambivalente, e non si rivelano idonee a scardinare la ratio decidendi della sentenza, che ha tratto la sussistenza del delitto previsto dall'art. 612 bis c.p. da una compiuta ricostruzione della condotta dell'imputato, prendendo in considerazione la condizione della persona offesa e il contesto di riferimento.