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Non configurabile l'obbligo del mantenimento di un figlio maggiorenne a mezzo di una scrittura privata.

23 giugno 2022

News Regionale - Emilia-Romagna ,

La promessa di pagamento, pur invertendo l'onere di provare il rapporto fondamentale, impone la dimostrazione dell'esistenza di causa idonea a giustificare lo spostamento patrimoniale previsto.

Una scrittura privata con la quale il padre si obbliga al mantenimento del figlio quasi quarantenne non può qualificarsi come promessa di pagamento né è sorretta da alcuna idonea causa risultando, di conseguenza, nulla.

Nel caso di specie, le condizioni per il contributo di mantenimento per il figlio quarantenne erano insussistenti all'esito di un esauriente accertamento di fatto circa la complessiva condotta personale tenuta dall'interessato, dedito all'alcol e alla droga, visto il mancato impegno per la ricerca di un'occupazione lavorativa.

• Tribunale di Modena, sentenza 30 maggio 2022 n. 697 – Giud. Bolondi