Nessuna revoca automatica dell'assegnazione della casa in caso di nuova convivenza dell'assegnatario
In tema di separazione dei coniugi, il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto dell'interesse dei figli: ciò risponde all'esigenza, che ne costituisce al contempo l'unica ragione, di consentire che i figli di genitori separati possano conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.L’art. 337 - sexies, cod. civ. deve pertanto essere interpretato nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non viene meno di diritto al verificarsi di un evento come l’instaurazione di una convivenza di fatto o un nuovo matrimonio, ma che la decadenza dalla stessa è subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore.
Cass. Civ., Sez. I, ord. 13 giugno 2022, n. 18878 in NT+Diritto "Il Sole 24 Ore"
