Possibile mettere in discussione l'assegno divorzile riconosciuto alla donna se quest'ultima ha ricevuto in donazione dalla madre la proprietà di un immobile e se l'ex marito ha costruito una nuova famiglia e deve fronteggiare spese consistenti legate al figlio piccolo e alla condizione di disoccupazione della sua nuova compagna.
Questo quanto filtra dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 20321/2022, depositata lo scorso 23 giugno.
Chiara la richiesta avanzata dall’uomo, che punta alla «revisione delle condizioni di divorzio stabilite in Tribunale» e chiede di «eliminare o ridurre l'assegno divorzile di 1.000 euro mensili riconosciuto all'ex coniuge».
Per motivare tale istanza il ricorrente mette sul tavolo diversi elementi: primo, «deduce di avere subito una notevole contrazione dei propri introiti poiché ha costituito un nuovo nucleo familiare con la nuova compagna – che è disoccupata –»; secondo, precisa che «dall'unione con la nuova compagna è nato un figlio che richiede un notevole impegno economico»; terzo, sottolinea di «essere tenuto al pagamento delle rate del mutuo contratto dalla compagna per l'acquisto dell'abitazione familiare».
Allo stesso tempo, deduce anche «il miglioramento delle condizioni economiche della ex moglie, divenuta proprietaria, per donazione dalla propria madre, di un appartamento».
Per i giudici di merito, però, i dati forniti non sono sufficienti per mettere in discussione l'assegno divorzile riconosciuto.
In appello, in particolare, viene sottolineato che «il reddito lavorativo dell’uomo, reddito riconducibile alla sua professione di medico già svolta all'epoca del matrimonio, è aumentato nel tempo» mentre «nessuna incidenza migliorativa delle condizioni economiche della donna – di professione insegnante – può riconoscersi al fatto di essere ella divenuta proprietaria dell'alloggio già da lei occupato».
Opposta, invece, la visione dei giudici di Piazza Cavour, che ritengono almeno plausibile la richiesta avanzata dal ricorrente, richiesta destinata ad essere ora nuovamente esaminata dai giudici d'Appello.
La Suprema Corte puntualizza che «l'acquisto per donazione della proprietà dell'appartamento da parte della donna, che già lo occupava – essendo comodataria –, è un fatto astrattamente suscettibile di determinare per lei un incremento patrimoniale e, quindi, un miglioramento delle sue condizioni economiche». In questa ottica i Giudici sottolineano il peso specifico che va riconosciuto al «potere dispositivo derivante dallo status di proprietario».
Da tenere in considerazione, poi, anche «i sopravvenuti oneri a carico dell’uomo, oneri legati alla necessità di provvedere al mantenimento del figlio nato dall'unione con la nuova compagna e alla nuova famiglia, alle cui esigenze è destinato il mutuo contratto da lui stesso».
Di questi elementi dovranno tenere conto i giudici d’Appello, prima di decidere sulle richieste avanzate dal ricorrente.
