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Stop bonus, se i conviventi si lasciano e lei vende la quota a lui senza ricomprare entro l’anno

4 luglio 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Coppie di fatto non assimilate a quelle sposate: la legge Cirinnà non aiuta sul piano fiscale, e neppure da Strasburgo arrivano concrete garanzie ai partner more uxorio in materia di diritti sull'abitazione, equivalenti alle coppie sposate. 

Interessante sentenza della Corte di Cassazione, sezione Tributaria, in una materia spesso oggetto di diversi dibattiti, non solo dottrinari ma anche in giurisprudenza: il provvedimento in questione è la sentenza n. 20456/2022, depositata lo scorso 1° luglio. 

Conviventi senza bonus prima casa. Nella fattispecie oggetto del provvedimento in questione, una coppia non sposata si lascia poco dopo aver comprato l'abitazione con accensione del mutuo. La donna decide di cedere la propria metà dell'immobile a lui, che si impegna per le rate del finanziamento.

La donna, però, non compra una nuova abitazione entro l'anno dalla vendita. Scatta, dunque, l'avviso di liquidazione: il fisco recupera le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, più sanzioni e interessi, e ridetermina l'imposta sostitutiva sul mutuo. E ciò perché la legge Cirinnà, che ha riconosciuto le unioni di fatto non va a regolamentare gli aspetti fiscali, mentre neppure la Corte europea dei diritti dell'uomo impone di riconoscere pari diritti in tema di abitazione dopo la rottura del rapporto senza differenze fra coppie sposate e non. 

Questo, in sintesi, quanto emerge dalla sentenza sopra citata.

Il ricorso dell’amministrazione finanziaria viene accolto dopo una doppia sconfitta in sede di merito e nonostante le conclusioni del pm, che pure aveva richiamato le decisioni di Strasburgo in materia. La Cassazione rigetta, dunque, gli originari ricorsi della contribuente, che vende la sua quota di casa prima dei cinque anni dall'acquisto senza acquistarne un'altra entro l'anno.

Come è noto, per le coppie sposate sono esentasse tutti gli atti collegati alla separazione e al divorzio. Ma per la crisi delle convivenze di fatto non è previsto un analogo procedimento, mentre gli aspetti fiscali devono essere ricostruiti in via interpretativa nel silenzio della legge 76/2016, che ha riconosciuto anche le unioni fra persone dello stesso sesso.

Nessun dubbio, a ben vedere, che secondo la Corte Edu rientrino nella nozione di vita familiare le unioni di fatto, al di là del genere dei partner. Strasburgo, tuttavia, riconosce agli Stati contraenti la facoltà di accordare una tutela privilegiata alle coppie unite in matrimonio e non va ad imporre di riconoscere alle unioni di fatto uno statuto giuridico analogo alle prime. Insomma, viene sì garantita la libertà di non sposarsi, ma non il diritto di beneficiare degli stessi vantaggi accordati a chi sceglie di optare per il matrimonio.

Spese dell'intero giudizio compensate fra le parti per la novità della questione.