La Corte di appello, investita del reclamo avverso l'ordinanza emessa dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 708, comma 3, c.p.c., non deve provvedere a liquidare le spese del procedimento, che costituisce una fase cautelare incidentale del giudizio principale e le cui spese vanno, di conseguenza, liquidate a cura del tribunale, anche in relazione alla fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio di primo grado.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, mediante recente ordinanza, la n. 20585/2022, depositata lo scorso 27 giugno. La Suprema Corte ha, in sostanza, revocato la statuizione di condanna di uno dei coniugi statuita dalla Corte d'appello con il rigetto del reclamo.
La Corte d'appello, nel giudizio di separazione personale di due coniugi in via provvisoria e urgente, aveva respinto il reclamo proposto dalla moglie contro la corresponsione dell'assegno di 300 euro a carico del marito a suo favore, condannandola alla refusione delle spese processuali.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso della signora proposto contro la condanna al pagamento delle spese di giudizio. Sul punto, l’ordinanza in analisi ha ribadito che “nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la Corte d'appello adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza emessa dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 708, comma 3, Cpc, non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al Tribunale provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio”.
In sostanza, la Cassazione precisa che la Corte d'appello, investita del reclamo contro l'ordinanza emessa dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 708, terzo comma, Cpc, non deve provvedere a liquidare le spese del procedimento, che costituisce una fase cautelare incidentale del giudizio principale e le cui spese vanno, di conseguenza, liquidate a cura del Tribunale, anche in relazione alla fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio di primo grado.
Pertanto, il provvedimento è stato cassato ed è stata disposta la revoca della statuizione di condanna della reclamante alle spese processuali.
