
Rassegna di Giurisprudenza Toscana a cura dell’Avv. Sandra Albertini
Tribunale, Pisa, 19 giugno 2022
Assegno mantenimento figlio maggiorenne – Raggiungimento della indipendenza economica: continuità nello svolgimento di attività lavorativa, anche se saltuaria – Costituzione di un proprio nucleo familiare - Revoca contributo al mantenimento da parte dei genitori.
L’obbligazione dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni va determinata, non in astratto, bensì in concreto, tenendo conto dell’eventuale conclusione degli studi intrapresi, del conseguimento del titolo per l’accesso alla professione auspicata e delle potenzialità lavorative.
Lo svolgimento per sette anni di attività lavorativa in modo pressoché continuativo, ancorché cambiando occupazione, attesta un inserimento stabile nel mondo del lavoro e dunque il conseguimento da parte del figlio maggiorenne di adeguata capacità lavorativa, circostanza che fa venir meno il suo diritto al mantenimento.
La formazione da parte del figlio maggiorenne di un autonomo nucleo familiare, in quanto espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale, esclude la sussistenza dell’obbligo al suo mantenimento.
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Un padre ha proposto ricorso ex art. 9 legge n. 898/1970 al fine di veder, a modifica della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, emessa nel 2016 dal Tribunale di Pisa, revocato l’obbligo di corresponsione, disposto a suo carico, dell’assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne.
A sostegno della domanda assumeva che la sentenza di divorzio, in conformità agli accordi intercorsi tra le parti, prevedeva la revisione del contributo al mantenimento della figlia quando avesse raggiunto una “stabilità lavorativa”. A tal fine sosteneva che la figlia, oramai ventottenne, avesse da tempo raggiunto l’indipendenza economica svolgendo con continuità attività lavorativa dall’anno 2015. Produceva adeguata documentazione, dalla quale emergevano una pluralità di rapporti di lavoro dipendente intrattenuti dalla figlia e da ultimo l’avvio, unitamente al compagno, di una attività commerciale. Infine rappresentava come la figlia avesse costituito un proprio nucleo familiare, convivendo stabilmente con il compagno dal 2017 ed avendo avuto nel 2021 un figlio.
Si costituivano in giudizio madre e figlia, e pur non contestando le circostanze poste a fondamento del ricorso, ne chiedevano il rigetto in quanto lo svolgimento di tali lavori non avrebbe comunque consentito alla figlia di raggiungere l’indipendenza economica, atteso che non avrebbe ricevuto alcune buste paga e neppure il TFR dall’ultimo datore di lavoro e che l’attività commerciale, avviata con il compagno, si era rilevata non redditizia e per tale ragione svenduta.
Il Tribunale di Pisa ha accolto il ricorso e, a parziale modifica della sentenza divorzile, ha revocato, con decorrenza dalla domanda, l’obbligo di corrispondere il mantenimento alla figlia maggiorenne in quanto oramai indipendente economicamente e per aver comunque costituito un proprio nucleo familiare.
In particolare il Tribunale ha osservato come la figlia, avendo lavorato dal 2015 in modo continuativo, anche cambiando lavoro, avesse raggiunto adeguata capacità lavorativa e ciò tenuto conto che nella realtà attuale i contratti a tempo determinato rappresentano la modalità tipica del mondo del lavoro. Inoltre, un tale inserimento nel modo del lavoro ha consentito di ritenere integrata la circostanza stabilita in sede di divorzio e, dunque, raggiunta quella stabilità lavorativa necessaria ai fini della revoca del contributo di mantenimento. Non meno importante ai fini della revoca del mantenimento è risultata la circostanza della creazione da parte della figlia di un nuovo nucleo familiare. Richiamando un pressoché costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 26 gennaio 2011, n 1830; Cass. 17 novembre 2006, n. 24498), il Tribunale ha affermato che la formazione di un autonomo nucleo familiare esclude la esistenza dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne in quanto il matrimonio, come la convivenza, sono espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale.
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La pronuncia affronta uno dei temi fondamentali delle controversie familiari, ovvero il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni, e si inserisce nella medesima direzione dell’orientamento della Suprema Corte volto a una sempre maggiore valorizzazione del dovere di autoresponsabilità nelle relazioni familiari.
Se è pacifico che il riconoscimento dell’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne presuppone una sua non autosufficienza da un punto di vista economico, assai controversa è invece la questione di quando possa dirsi raggiunta una capacità lavorativa tale da poter garantire una indipendenza economica.
Secondo un principio di diritto oramai consolidato, l’età del figlio è destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all’età progressivamente più elevata dell’avente diritto si accompagna tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento, “non potendosi protrarre l’obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e misura” (Cass. 8 febbraio 2022, n. 4035).
Lo svolgimento di un’attività retribuita, anche temporanea può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un’adeguata fonte di reddito e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cass. 16 febbraio 2021, n. 40282).
Le attuali caratteristiche del mondo del lavoro hanno senz’altro portato a una visione più ampia del concetto di indipendenza economica. L’ingresso effettivo nel mondo del lavoro da parte del figlio maggiorenne, con la percezione di una retribuzione, sia pure modesta, ma che prelude a una successiva spendita di una capacità lavorativa a rendimenti crescenti, segna la fine dell’obbligo di contribuzione da parte del genitore (Cass. 22 luglio 2019, n. 19696). L’indipendenza economica può dunque configurarsi in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa con contratti a tempo determinato e guadagni contenuti (Cass. 26 maggio 2017, n. 13354) ed in particolare con contratto stagionale (Cass. 27 gennaio 2014, n. 1585), con contratto di formazione dei medici specializzandi (Cass. 8 agosto 2013, n. 18974) con contratto part-time a tempo indeterminato (Cass. 14 febbraio 2020, n. 11186).
Il Tribunale di Pisa, facendo propri questi principi, tenuto conto dell’età della figlia, ventottenne, dello svolgimento da parte della stessa di attività lavorativa per sette anni, anche se saltuaria, ha correttamente ritenuta raggiunta la sua indipendenza economica e di conseguenza revocato l’obbligo del padre di contribuire al suo mantenimento.