La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 cod. civ., e, quindi, a norma dell'art. 261 cod. civ., implica per il genitore l'assunzione di tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 cod. civ.
La relativa obbligazione si collega allo "status" genitoriale e assume di conseguenza pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 cod. civ. nei rapporti fra condebitori solidali.
A puntualizzarlo è il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, mediante sentenza n. 772/2022, depositata lo scorso 7 giugno. (Pres. De Marco; Giud. Est. Marino Merlo).
L'obbligo dei genitori di mantenere i figli, si legge nel provvedimento, sussiste per il solo fatto di averli generati, atteso che la sentenza dichiarativa della paternità produce gli effetti del riconoscimento, incluso quello del mantenimento, retroattivamente; sicché nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da un solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere integralmente al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ed essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori.
Il diritto a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, per gli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole.