PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA – Embrione crioconservato e impianto post mortem
(Articoli 6 e 8 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40; Cc articoli 232, 269, 270, 273, 276 e 277)
Il presupposto della sussistenza in vita dei componenti la coppia che accede alle tecniche di P.M.A. di cui agli artt. 5 e 6 della L. n. 40 del 2004 deve sussistere al tempo della fecondazione. Avvenuta la fecondazione dell'ovulo deve ritenersi irrilevante la permanenza o meno del consenso alla PMA da parte del coniuge, poi deceduto, giacché a far data dalla formazione dell'embrione il consenso prestato ai fini della PMA non è più revocabile. Il requisito della sussistenza in vita dei componenti della coppia al tempo della PMA di cui all'art. 5 deve ritenersi soddisfatto al tempo della fecondazione non anche oltre. Al soggetto generato tramite tecniche di procreazione medicalmente assistita alle quali la donna abbia fatto ricorso successivamente alla morte del marito, deve essere attribuito senz'altro e in ogni caso (anche qualora la donna abbia fatto ricorso alla fecondazione post mortem, vietata nel nostro Paese) lo stato di figlio nato nel matrimonio della coppia coniugata, sempre che sussista il presupposto fondamentale previsto dal sopra richiamato art. 8, vale a dire il consenso espresso congiuntamente dai coniugi al ricorso alle tecniche di P.M.A., secondo quanto stabilito dall'art. 6 della medesima legge, mantenuto fermo dal marito fino alla data della sua morte. Anche al nato da impianto post mortem, si applica l’art. 8, L. n. 40 del 2004, in forza del quale “i nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’articolo 6”.
• Tribunale Oristano, sentenza 20 maggio 2022, n. 264 – Pres. Sciarrillo, Giud. Rel. Mighela
