Il consistente patrimonio a disposizione della donna non è dato sufficiente, da solo, a legittimare la riduzione dell'assegno di mantenimento a lei riconosciuto.
Appare necessario valutare con attenzione il tenore di vita di cui ha goduto la donna durante il matrimonio.
L'assegno di mantenimento deve essere idoneo a garantirle la possibilità di mantenere quel tenore di vita, anche se esso era alimentato pure dall'accertato suo patrimonio personale.
Questi i principi che emergono dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 21392/2022, depositata lo scorso 6 luglio.
Nel provvedimento in esame la Cassazione ha ribadito il principio della sostanziale diversità che caratterizza il contributo in favore del coniuge separato rispetto all'assegno divorzile ed ha anche confermato che "il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione... sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio".
La Corte di appello, nel caso di specie, tuttavia nulla ha statuito sulla ricostruzione ai fini del mantenimento del tenore di vita coniugale, limitandosi a verificare la posizione economica della ricorrente e ad attribuire l'assegno "in funzione del ridimensionamento dei contraccolpi negativi che la separazione ha avuto sul ménage del coniuge meno abbiente".
Orbene, secondo i giudici di Piazza Cavour non v’è alcun riscontro sull'adeguatezza dell'entità dell'assegno per mantenere il tenore di vita precedente, per quanto questo fosse alimentato anche dall'accertato patrimonio personale preesistente della moglie.
La sentenza, in conclusione, è stata cassata perché la Corte territoriale, a cui va nuovamente rimessa la controversia, valuti - in uno con la liquidazione delle spese di questa fase - l'entità dell'assegno di mantenimento, spettante alla ricorrente, in funzione del mantenimento del tenore di vita coniugale, previamente da ricostruir