L’ ordinanza n. 20321, depositata lo scorso 23 giugno 2022, emessa dalla Sezione Prima della Cassazione, ha stabilito che in tema di revisione dell’assegno divorzile, si dovrà considerare con adeguate motivazioni sia la condizione migliorativa della beneficiaria che i sopravvenuti oneri a carico del richiedente.
In tema di assegno divorzile, si legge nel provvedimento, l'acquisto da parte del beneficiario dell'assegno della proprietà di un appartamento per donazione già da lui occupato (essendo comodatario) è un fatto astrattamente migliorativo delle condizioni del beneficiario, non foss'altro che per il potere dispositivo derivante dallo status di proprietario.
Una ricostruzione fattuale appare necessaria per comprendere il percorso logico-giuridico delineato dalla Corte.
L.T. proponeva ricorso per la revisione delle condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di Taranto con sentenza del 2 novembre 2001, chiedendo di eliminare o ridurre l'assegno divorzile di Euro 1000,00 mensili, riconosciuto all'ex coniuge D.B.M. e il contributo di mantenimento di due figli maggiorenni.
L.T. deduceva di avere subito una notevole contrazione dei propri introiti poiché, in data 28 aprile 2011, aveva costituito un nuovo nucleo familiare con la signora M.M.T., disoccupata, unione dalla quale era nato, nel 2003, un figlio che richiedeva un notevole impegno economico.
Inoltre, veniva rilevato il miglioramento delle condizioni economiche della ex moglie, essendo ella divenuta proprietaria per donazione dalla propria genitrice di un appartamento.
Il Tribunale, con decreto del 15 aprile 2019, ha rigettato il ricorso per la revoca dell'assegno divorzile.
La Corte d'appello di Lecce, successivamente, ha rigettato il reclamo di L.T., statuendo che il reddito lavorativo del reclamante, riconducibile alla sua professione di medico già svolta al tempo del matrimonio, era aumentato nel tempo e che nessuna incidenza migliorativa delle condizioni economiche della D.B. (di professione insegnante) poteva riconoscersi al fatto di essere divenuta proprietaria dell'alloggio già dalla stessa occupato.
La Corte territoriale, rileva la Cassazione, ha fondato la decisione di rigetto del reclamo sul presupposto dell'irrilevanza dell'acquisto in proprietà dell'alloggio da parte della D.B., senza tuttavia fornire alcuna motivazione circa le ragioni giustificative di tale affermazione. Ed infatti, l'acquisto della proprietà dell'appartamento per donazione da parte di chi, come la D.B., già lo occupava (essendo comodataria) è un fatto astrattamente miglioramento delle condizioni della beneficiaria.
Per la Suprema Corte, dunque, in materia di revisione dell’assegno divorzile, occorrerà considerare con adeguate motivazioni sia la condizione migliorativa della beneficiaria che i sopravvenuti oneri che subentrano a carico del richiedente.
In definitiva, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce per un nuovo esame.
