Un giudice di uno Stato membro non resta competente a statuire in materia di affidamento del minore sulla base del regolamento «Bruxelles II bis», quando la residenza abituale del minore stesso è stata lecitamente trasferita, nel corso del procedimento, nel territorio di altro Stato, che sia parte della convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996. Lo puntualizza la CGUE, mediante pronuncia nella Causa C-572/21.
La Corte suprema svedese – alla quale la madre di un minore si era rivolta per essere autorizzata ad impugnare la decisione della Corte d'appello di Malmö - ha richiesto alla Corte di Giustizia se il regolamento Bruxelles II bis debba essere interpretato nel senso che un giudice di uno Stato membro, investito di una controversia in materia di responsabilità genitoriale, possa rimanere competente a statuire su di essa, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, quando la residenza abituale del minore sia stata lecitamente trasferita, nel corso del procedimento, nel territorio di uno Stato terzo, parte della convenzione dell'Aja del 1996 .
Precisano i giudici della CGUE che l'articolo 61, lettera a), del regolamento Bruxelles II bis prevede che, nelle relazioni con la citata convenzione dell'Aja, tale regolamento si applichi «se il minore in questione ha la sua residenza abituale nel territorio i uno Stato membro» alla data in cui l'autorità giurisdizionale competente statuisce.
Quindi, se, a tale data, la residenza non è più stabilita nel territorio di uno Stato membro, ma in quello di altro Stato, purchè parte della convenzione dell'Aja del 1996, l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1 di detto regolamento deve essere esclusa a favore di tale convenzione.
In conclusione, l’art. 8, paragrafo 1 (in base al quale le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se questi risiede abitualmente in quello Stato alla data in cui sono adite) cessa allora di essere applicabile se detta residenza abituale è stata trasferita nel territorio di uno Stato terzo, parte della convenzione dell'Aja del 1996, prima che l'autorità giurisdizionale adita, investita della controversia in materia di responsabilità genitoriale, abbia statuito.
