La notificazione dell'atto spedito a mezzo del servizio postale si perfeziona anche in caso di mancato ritiro del piego in giacenza, decorsi dieci giorni dal rilascio del relativo avviso.
In una causa relativa all'affidamento di un minore, la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sulla prova della spedizione della raccomandata di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.).
In particolare, il ricorrente sosteneva che la Corte d'Appello avesse ritenuto sufficiente, per la prova della spedizione della raccomandata di avvenuto deposito del ricorso introduttivo, la sola annotazione, da parte dell'agente postale, della comunicazione di avviso del deposito.
La Suprema Corte, mediante ordinanza n. 21900/2022, depositata lo scorso 11 luglio, nell'accogliere il ricorso, ha chiarito che «per la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta in caso di irreperibilità (relativa) del destinatario, non è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata di avviso di deposito del piego di cui all'art. 8, comma 2 (ora comma 4), l. n. 890/1982, come modificato dal d.l. n. 35/2005, e della (successiva) compiuta giacenza del piego dopo tale spedizione, ma è necessario anche, in una logica costituzionalmente orientata, conoscere gli esiti della menzionata raccomandata, attraverso la produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (avviso ricevimento della C.A.D.) di cui allo stesso comma 2» (Cass. civ., n. 5077/2019).
Dunque, ci pensa la disciplina normativa della fattispecie a delineare in maniera chiara il sistema: qualora vi sia ritiro del piego prima dei dieci giorni di giacenza, la notifica sarà da considerare perfezionata in quel momento, ed il notificante otterrà avviso di ricevimento dell'originaria raccomandata di notifica, con l'indicazione della sua avvenuta consegna e delle modalità di essa.
Dopo il venir meno dei dieci giorni di giacenza, invece, il notificante otterrà la restituzione dell'originario piego con l'indicazione di "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni": in quest'ultima ipotesi, non è necessaria, per determinare il perfezionamento della notificazione ed il momento in cui essa si ha per eseguita, la verifica sul concreto ritiro di quel piego originario o dell'avviso di avvenuto deposito, in quanto la conoscenza "legale" per il destinatario si determina per il solo spirare del termine di dieci giorni successivo alla spedizione della raccomandata di avviso.
È, dunque, all'osservanza di tali formalità, precisano i giudici di Piazza Cavour, che deve avere riguardo il controllo da eseguirsi sull'avviso relativo alla C.A.D., al fine di verificare l'avvenuto ingresso dell'attività notificatoria nella "sfera di conoscibilità dell'interessato".
Ciò posto, nel caso di specie non figura la data in cui sarebbe stato consegnato o, in mancanza, immesso in cassetta postale o affisso alla porta di ingresso, l'avviso di ricevimento della raccomandata C.A.D., nonché l'indicazione del luogo ove sarebbe stato lasciato tale avviso (se immesso in cassetta postale o affisso alla porta d'ingresso), con la conseguenza che non può ritenersi regolarmente notificato alcun avviso di ricevimento di raccomandata relativo alla comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.).
La parola, adesso, passa ai giudici del rinvio.