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Insindacabile in Cassazione il potere del Giudice di disporre indagini tecniche suppletive o integrative

21 luglio 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice.

L'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici.

A ribadirlo è la prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20264/2022, depositata il 29 giugno.

Una sommaria ricostruzione di quanto accaduto appare necessaria, al fine di comprendere proficuamente il percorso logico-giuridico intrapreso dalla Cassazione.

Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 10862/17 del 30 maggio 2017, disponeva che, fermo l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, le decisioni di maggiore interesse per i figli (relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale) fossero adottate da entrambi i genitori.

Determinava in Euro 1.200,00 il contributo mensile dovuto dal B. per il mantenimento della moglie e in Euro 4.800,00 (1.200,00 Euro per ciascun figlio) il contributo dovuto per il mantenimento dei figli, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat, per entrambi i contributi, oltre il 60% delle spese straordinarie per i figli; disponeva il proseguimento del ciclo di studi dei minori nella scuola attualmente frequentata e che il proseguimento del ciclo successivo in una struttura privata fosse concordato dai genitori nel rispetto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli.

Inoltre, incaricava i servizi del Municipio di monitorare la situazione e di curare il proseguimento del percorso di sostegno per i genitori e terapeutico per i figli minori che ne avessero la necessità, segnalando eventuali comportamenti pregiudizievoli al P.M. presso il Tribunale per i minorenni.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, si legge nell’ordinanza, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o "in toto", le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. L'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici; peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l'attività espletata dal consulente sostituito (Cass., 24 gennaio 2019, n. 2103).

Inoltre, il diniego di esercizio del potere officioso di disporre indagini sui redditi e sui patrimoni delle parti non è censurabile in sede di legittimità, ove, sia pure per implicito, tale diniego sia logicamente correlabile ad una valutazione sulla superfluità dell'iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori (Cass., 18 giugno 2008, n. 16575), come è accaduto nel caso in esame, dove la Corte territoriale espressamente ha ritenuto infondata la richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio contabile, risultando la stessa ampiamente motivata e carente di vizi logici o giuridici e sufficientemente attendibile nei dati rilevanti, che avevano trovato conferma nei dati documentali a disposizione.

Nella specie, peraltro, la Corte d'Appello, sulla base degli altri elementi fattuali acquisiti ed esponendo plurime argomentazioni (alle pagine 14 e 15 della sentenza impugnata), ha espressamente tenuto conto del mutamento della condizione finanziaria del ricorrente rispetto al tempo dell'espletamento dell'incombente peritale, ritenendo comunque accertata una maggiore capacità di reddito rispetto a quella del coniuge.