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Sanzionato l’avvocato che ha assistito un uomo contro la ex moglie dopo aver curato il divorzio della coppia

21 luglio 2022

News Regionale - Abruzzo ,

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con sentenza n. 22729/2022, hanno respinto il ricorso di un avvocato, sanzionato dal Cnf per aver assistito un uomo in un procedimento contro la ex moglie, dopo che lo stesso legale aveva curato il divorzio della coppia. 

Ai fini della colpa, precisa il massimo consesso della Cassazione, non è necessario il conferimento di un incarico espresso, essendo sufficiente un’assistenza formale in sede stragiudiziale. 

Con la sentenza in esame, in sostanza, viene confermato il precedente orientamento delle stesse Sezioni Unite, risalente al luglio 2018: il controllo di legittimità non può avere ad oggetto l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle impugnazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali effettuate dal CNF, salvo che tutto ciò si traduca in un palese sviamento di potere.

Nel provvedimento emanato le Sezioni Unite rammentano, altresì, una precedente pronuncia del 2014, all’interno della quale lo stesso Collegio rammentò come l’art. 51 del codice deontologico forense ammettesse l’assunzione di un incarico professionale contro una parte già assistita soltanto se trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e sempre che l’oggetto del nuovo incarico fosse estraneo a quello espletato in precedenza.

Inoltre, nella vicenda in oggetto, la ricorrente ha rilevato un’eccezione di prescrizione (visto che era, a suo dire, trascorso il termine di sette anni e mezzo dal fatto contestato risalente al 2012), respinta dal Cnf. 

Sul punto in questione, i giudici di Piazza Cavour ricordano che in tema di illecito disciplinare degli avvocati, il regime più favorevole di prescrizione introdotto dall'art.56 della l. n. 247 del 2012, che prevede un termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore.

Ciò in quanto le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, per un verso, con riferimento alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo "jus superveniens", ove più favorevole all'incolpato, restando limitata l'operatività del principio di retroattività della "lex mitior" alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il momento di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione applicabile, nel caso di illecito punibile solo in sede disciplinare, rimane quello della commissione del fatto e non quello della incolpazione.

In sostanza, la disciplina risultante dall’art 56 sopra citato non opera retroattivamente.

In conclusione, il ricorso è stato respinto.