Rischia una condanna in sede penale chi, con una scusa, impedisce all’ex di passare le vacanze con i figli. Ad ammonire chi considera i bambini alla stregua di una proprietà privata è la Corte di cassazione che, con sentenza n. 28980/2022 dello scorso 21 luglio, ha respinto il ricorso di una donna che aveva negato alla figlia la possibilità di partire con il padre, nonostante l’accordo preso, rendendosi di fatto irreperibile.
Alla signora non è stata neppure concessa la sospensione condizionale della pena ed è stata esclusa la speciale tenuità del fatto.
Non sono state riconosciute nei confronti della ricorrente nemmeno le attenuanti generiche.
Per i giudici di Piazza Cavour, a ben vedere, la Corte d’Appello di Milano aveva correttamente inquadrato la condotta della donna, che si era resa irreperibile prima, durante e dopo la data fissata per la partenza della figlia, tanto che il padre della minore era stato costretto ad accordarsi direttamente con la minore, che aveva successivamente confermato di essere, in quel frangente, proprio presso la casa della nonna materna.
Significativa è stata considerata l'accertata volontà della madre della minore di non acconsentire che la figlia trascorresse con il padre il periodo estivo, in considerazione del viaggio in Inghilterra effettuato dalla minore poco dopo, a conferma della genuinità di lui, circostanza mai smentita dalla ricorrente.
Secondo la Cassazione, la donna, di fatto, avrebbe strumentalizzato con la sua condotta la minore. La vicenda, si legge nella sentenza, è stata caratterizzata da un’aspra conflittualità.
In conclusione, il ricorso della donna è stato considerato inammissibile.
